Uno dei tanti problemi che devono affrontare gli eredi alla morte di un parente è quello di prelevare i soldi depositati in banca e/o alle Poste ed incassare i buoni postali con pari facoltà di rimborso intestati al defunto e/o cointestati con quest’ultimo.
Infatti, molto spesso, sia le banche sia le Poste si rifiutano di procedere al rimborso in favore del cointestatario e/o degli eredi, anche della sola quota ad essi spettanti, in assenza di tutti gli eredi e dell’esibizione della dichiarazione di successione.
Le suddette richieste da parte delle Banche e da parte delle Poste, sono “giustificate”, anche, dalla mancanza di univocità di vedute all’interno della giurisprudenza sul punto, che richiederebbe un intervento chiarificatorio da parte del legislatore.
CONTO CORRENTE BANCARIO E/O POSTALE
In merito al conto conto corrente bancario e/o postale, segnaliamo un importante decisione della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 27417/2017, pubblicata il 20 novembre 2017), con la quale gli Ermellini hanno affermato il principio secondo il quale “ogni coerede può agire singolarmente nei confronti del debitore del de cuius per far valere l'intero credito, ovvero la quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza che parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi. I contrasti tra questi, infatti, andranno risolti in occasione dell'eventuale giudizio di divisione”.
Nella vicenda esaminata dalla Cassazione, alla morte del cointestario di un conto corrente bancario e di un conto deposito sul quale risultavano dei titoli in giacenza, l’istituto bancario si era rifiutato di consentire alla vedova e a due delle figlie del de cuius di poter prelevare le somme depositate su un corrente di cui la moglie era cointestatara e di disinvestire le giacenze nei limiti delle quote di loro spettanza, in quanto uno degli eredi si era rifiutato di fornire il consenso a quanto richiesto dagli altri eredi.
Pertanto, la vedova e una delle figlie del cointestatario defunto convenivano in giudizio la banca e l’altro erede affinchè la prima venisse condannata a versare in loro favore le somme appartenenti al de cuius. La domanda veniva accolta in primo grado dal Tribunale che assegnava alla vedova e alla figlia la quota di rispettiva competenza, nonchè le somme ed i titoli, e condannava la banca e l’altro erede al risarcimento del danno in misura pari agli interessi legali sulle quote del saldo del conto corrente e del controvalore dei titoli.
La sentenza di prime cure veniva riformata in appello dalla Corte territoriale con conseguente rigetto della domanda della vedova e della figlia.
Pertanto, gli originari attori proponevano ricorso per Cassazione che veniva accolto dai Giudici di Piazza Cavour, i quali nel ribadire il suddetto principio di diritto, hanno evidenziato che l’avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso, potrà incidere nell’ambito delle operazioni di divisione dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse poste creditore, ma senza che ciò precluda al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione anche solo del credito in proporzione della sua quota.
Già in precedenza, gli Ermellini si erano espressi in senso favorevole agli utenti con la sentenza n. 12385/2014, ribadendo il principio di diritto secondo il quale: “ nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare (Sez. 1, Sentenza n. 15231/2002)”.
BUONI POSTALI FRUTTIFERI CON PARI FACOLTA’ DI RIMBORSO
In merito al rimborso dei buoni postali fruttiferi con pari facoltà di rimborso, nel caso in cui uno dei cointestatari muoia, le Poste molto spesso si rifiutano di procedere al rimborso in favore degli altri cointestatari, sostenendo che la successione fa venir meno la validità della clausola di pari facoltà di rimborso e pertanto, al fine di procedere al rimborso richiedono di esibire la dichiarazione di successione e la quietanza congiunta di tutti gli eredi e/o aventi diritto.
In questi casi, pertanto, gli altri cointestatari si trovano costretti ad agire in giudizio al fine di vedersi riconoscere il diritto al rimborso a loro spettante. Non sempre, però, ottengono giustizia in quanto tra la giurisprudenza non vi è uniformità di vedute.
Infatti, una parte della giurisprudenza è favorevole alla tesi sostenuta dalle Poste ritenendo necessario per procedere al rimborso la presenza di tutti gli eredi del soggetto cointestatario defunto, mentre secondo un’altra parte della giurisprudenza maggioritaria, il cointestatario del buono ha diritto al rimborso dell’intera somma non essendo necessaria la quietanza degli eredi dell’altro cointestatario. Secondo i sostenitori di quest’ultimo orientamento “il rimborso del buono fruttifero in contestazione non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore e cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all'ufficio postale di emissione il pagamento dell'intero importo dei buono, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell'ipotesi di decesso di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto”.
Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 27417 del 20/11/2017