Pensione di reversibilità: la durata del matrimonio è criterio primario

Cassazione: ordinanza n. 3955 del 22/02/2026.
A cura della Redazione.
Pensione di reversibilità: la durata del matrimonio è criterio primario

La Cassazione, Sezione Lavoro, ribadisce che nella ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato, il criterio della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali riveste carattere primario e non può essere pretermesso a favore della sola entità dell'assegno divorzile, che ha valore meramente correttivo.

Mercoledi 1 Aprile 2026

I precedenti gradi di giudizio

La vicenda origina dalla contesa tra la coniuge superstite (Mevia) e l'ex moglie divorziata (Livia) del de cuius (Caio) in merito alla ripartizione della pensione di reversibilità erogata dall'INPS. Il Tribunale assegnava a Livia, quale ex coniuge divorziata, l'80% della pensione di reversibilità, riservando il 20% a Mevia.

La Corte d'appello di Roma ribaltava tale ripartizione, riconoscendo all'ex moglie divorziata il 20% e alla coniuge superstite l'80%.

I giudici di secondo grado ritenevano determinante l'esiguità dell'assegno divorzile goduto da Livia — pari a circa 640 euro mensili, corrispondente a poco più del 10% della pensione del de cuius — rilevando che la quota attribuita dal Tribunale avrebbe procurato all'ex coniuge un miglioramento irragionevole rispetto alla situazione preesistente.

La Corte d’appello dava pertanto esclusivo rilievo all’entità dell’assegno divorzile goduto da Mevia senza considerare gli ulteriori criteri, quale, in primis, la durata dei due rapporti matrimoniali.

Il ricorso in Cassazione e la decisione

Mevia propone ricorso in Cassazione articolando tre motivi, tutti convergenti su un'unica sostanza: la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970, assegnando rilievo esclusivo all'entità dell'assegno divorzile e obliterando completamente il criterio della durata dei rapporti matrimoniali. In particolare:

  • errata graduazione dei criteri di riparto, con attribuzione di ruolo primario alle condizioni economiche delle parti anziché alla durata del vincolo;
  • omessa pronuncia sulle specifiche censure svolte in appello in ordine alla durata dei matrimoni;
  • omesso esame di fatti e circostanze rilevanti, con motivazione incentrata unicamente sull'assegno divorzile.

La Cassazione accoglie il ricorso, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Il ragionamento della Corte muove dalla corretta ricostruzione del quadro normativo. L'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970 stabilisce che la quota di pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge divorziato è attribuita dal tribunale "tenendo conto della durata del rapporto".

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 419/1999, aveva già chiarito che tale espressione non consente di ridurre la valutazione a un mero calcolo aritmetico-proporzionale, ma impone al giudice di ponderare la durata dei vincoli matrimoniali come criterio primario, suscettibile di essere temperato — ma non sostituito — da criteri correttivi.

I criteri correttivi, individuati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, comprendono:

  • le condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi;
  • l'entità dell'assegno divorzile goduto dal coniuge divorziato;
  • i periodi di convivenza prematrimoniale;
  • il contributo reso alla famiglia durante i rispettivi matrimoni.

La Cassazione ribadisce con fermezza che:

- l'assegno divorzile non può costituire un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, né il criterio guida della ripartizione. Come già affermato da Cass. n. 8623/2020 e da Cass. n. 9879/2025, non è ammissibile una rigida corrispondenza proporzionale tra entità dell'assegno divorzile e quota di pensione, perché ciò equivarrebbe all'annullamento del criterio temporale espressamente previsto dal legislatore con carattere di rilievo primario.

- la ratio dell'istituto — continuazione del sostegno economico prestato in vita all'ex coniuge — non giustifica che la reversibilità assicuri a quest'ultimo una condizione migliore rispetto a quella goduta quando il de cuius era in vita, ma neppure che l'elemento temporale venga del tutto accantonato.

- nel caso di specie, la Corte d'appello aveva dato atto della durata dei due rapporti matrimoniali ma, in concreto, non ne aveva effettuato alcuna valutazione comparativa, finendo per fondare la decisione esclusivamente sull'entità dell'assegno divorzile. Tale vizio metodologico è stato ritenuto determinante ai fini della cassazione.

Il principio di diritto che emerge dalla pronuncia è il seguente: nella ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato, il criterio della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali costituisce il parametro primario di riferimento, la cui valutazione non può in nessun caso mancare; i criteri correttivi — tra cui l'entità dell'assegno divorzile e le condizioni economiche delle parti — possono temperare ma non sostituire il dato temporale, né instaurare una corrispondenza rigida tra ammontare dell'assegno divorzile e quota di reversibilità attribuibile all'ex coniuge.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 3955 2026

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