La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14287/2024 chiarisce se gli eredi abbiano o meno diritto di percepire la pensione di reversibilità alla morte del beneficiario.
Mercoledi 29 Maggio 2024 |
Il caso: La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di pensione di reversibilità proposta da Mevia nei confronti dell’Inps; per la Corte erano state accertate in giudizio sia l’inabilità al lavoro della appellante, sia la vivenza a carico della madre alla data del decesso.
L'Inps ricorre in Cassazione, ritenendo che la Corte aveva erroneamente applicato la norma a una fattispecie non sussumibile in quella legale: la madre di Mevia era infatti titolare di una pensione di reversibilità a seguito di morte del marito, e non sarebbe ammesso il trattamento di reversibilità su una pensione non diretta ma di reversibilità.
La Cassazione, nell'accogliere il ricorso, rileva che:
a) risulta che la reversibilità fu chiesta dall’odierna controricorrente riguardo alla pensione goduta dalla madre; non a quella goduta dal padre;
b) la pensione di reversibilità di cui all’art.22 l. n.903/65 opera a favore dei superstiti del titolare di pensione, mentre deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di reversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo;
c) non spetta perciò un diritto alla pensione di reversibilità derivante dal decesso di chi già beneficiasse di pensione di reversibilità, anziché di pensione diretta;
d) nel caso in esame, la Corte ha falsamente applicato l’art.22 l. n.903/65 senza accertare se sussistessero i presupposti costitutivi della fattispecie legale: in particolare, non ha considerato che la madre della appellante era titolare non di pensione diretta, ma di pensione di reversibilità per morte del marito.