L'INPS litisconsorte necessario nella ripartizione della pensione di reversibilità

L'INPS litisconsorte necessario nella ripartizione della pensione di reversibilità
Venerdi 29 Maggio 2020

L’INPS è litisconsorzio necessario nei giudizi relativi alla ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l’ex coniuge del de cuius.

Pertanto, la mancata partecipazione dell’ente previdenziale comporta la nullità dell’intero giudizio.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 9493/2020, pubblicata il 22 maggio 2020.

IL CASO: Nella vicenda esaminata la Corte di Appello confermava la sentenza emessa dal Tribunale all’esito del giudizio avente ad oggetto la ripartizione della pensione di reversibilità tra la prima e la seconda moglie di un uomo che era deceduto. La sentenza della Corte di Appello veniva impugnata in Cassazione. L’intero giudizio si svolgeva senza la presenza dell’INPS.

LA DECISIONE: Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha rilevato il difetto di contradditorio per la mancata partecipazione dell’INPS ed ha annullato l’intero giudizio con conseguente remissione del procedimento al Tribunale.

Gli Ermellini hanno ribadito i principi di diritto secondo i quali:

1. la controversia tra l’ex coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione del trattamento di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di un’erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto;

2. in presenza di un coniuge superstite con i requisiti per fruire della pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità dell'ex coniuge deceduto non costituisce soltanto un diritto vantato nei confronti del coniuge superstite (avente, in quanto tale, natura e funzione del precedente assegno di divorzio), ma costituisce un autonomo diritto di natura previdenziale che l'ordinamento attribuisce al coniuge superstite, con la sola peculiarità che tale diritto è limitato quantitativamente dell'omologo diritto spettante al coniuge superstite.

La controversia, hanno concluso, non essendo indifferente per l’ente previdenziale erogatore che si accerti la sussistenza dei presupposti di un diritto previdenziale azionato nei suoi confronti, non può mai configurarsi solo come una questione tra ex coniuge e coniuge superstite, anche perché le vicende e caratteristiche soggettive dei diversi titolari di autonomi diritti previdenziali, sia pure riferiti a un unico trattamento di reversibilità, potrebbero incidere diversamente sull'estinzione delle relative obbligazioni.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.9493/2020

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