Con l'ordinanza n. 5268 del 26 febbraio 2020 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito ai criteri di ripartizione della pensione di reversibilità tra l'ex moglie divorziata e la coniuge superstite che abbia convissuto con il marito prima del matrimonio.
Il caso: La Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da M.P. nei confronti di A.G., rideterminava la quota della pensione di reversibilità spettante a quest'ultima, in qualità di coniuge divorziata di A.S., nella minor misura del 35%, attribuendo alla coniuge superstite la restante quota del 65%.
La ex moglie, A.G., propone ricorso per Cassazione, censurando la sentenza impugnata laddove aveva valorizzato una ipotetica convivenza prematrimoniale del S. con la P., senza che ciò fosse stato dimostrato documentalmente.
Per la Suprema Corte il motivo è inammissibile in quanto:
a) la Corte territoriale si è attenuta ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, riconoscendo alla convivenza prematrimoniale un autonomo rilievo nella determinazione delle quote di rispettiva pertinenza tra le parti;
b) infatti è principio di diritto che “la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza “more uxorio” non una semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì in distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale”;
c) a ciò si aggiungono altresì altri elementi di valutazione, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge e le condizioni economiche dei due aventi diritto.
Esito: inammissibilità del ricorso.