Con la pronuncia n.4247 del 19 febbraio ultimo scorso le Sezioni Unite sembrano sciogliere gli ultimi dubbi in merito all'azione in oggetto ed in particolare con riguardo al credito relativo ad attività difensiva svolta davanti in diversi gradi di giudizio.
FATTO
La pronuncia ha avuto origine da una declaratoria di incompetenza resa dal Tribunale di Napoli in relazione ad una domanda di liquidazione dei compensi dell'avvocato per il patrocinio svolto dallo stesso nanti il Tribunale, avendo il professionista difeso la parte anche nel successivo grado di giudizio. Investita del problema, la VI Sezione civile nei mesi scorsi aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite.
Appare opportuno riassumere preliminarmente i punti fermi già raggiunti dalla S.C. .
COMPENSO PER ASSISTENZA IN UN GIUDIZIO CIVILE
Riti utilizzabili:
A) se attore è l'avvocato.
E' ormai pacifico che, in alternativa al rito monitorio, può essere utilizzato il solo rito sommario speciale ex art.14 D.Lgs. n.150/2011 per tutte le controversie riguardanti il compenso del difensore, anche se pertinenti all'an della pretesa; questo per una precisa scelta legislativa in ragione della peculiarità di questo tipo di controversie1.
Le SS.UU., con la pronuncia n.4485/2018, hanno chiarito che:
- il giudizio ex art.14 D.Lgs. n.150/2011 comprende tutte le questioni concernenti il diritto al compenso, inclusa la contestazione dell'an, specie se introdotte mediante eccezioni o mere difese, inidonee come tali ad ampliare l'oggetto della causa, essendo esclusa qualsivoglia possibilità di dichiarare l'inammissibilità della domanda2.
- ove il cliente convenuto non si limiti a contestare il compenso ma proponga domanda riconvenzionale, se questa rientra nella competenza del giudice adito ex art.14, resta sottoposta al rito speciale ove non necessiti di una cognizione non sommaria.
In caso contrario il giudice dovrà separare i giudizi e trattare la sola riconvenzionale con il rito ordinario3.
- Se la domanda riconvenzionale eccede la competenza del giudice adito ex art.14 2° comma4, si applicheranno le norme di cui agli artt.34-36 c.p.c. in tema di connessione, con relativo spostamento dell'intera controversia (salvo che la domanda sia stata proposta con il rito monitorio).
- E' in ogni caso preclusa all'avvocato la possibilità di proporre domanda in via ordinaria o nelle forme dell'art.702 Bis e ss. c.p.c., dovendo in ogni caso trovare applicazione il rito ex art.3 D.Lgs. n.150/2011.
In detto procedimento speciale, ai sensi dell'art.3 comma 1 D.Lgs. n.150/2001, è esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt.702 ter commi 2° e 3° c.p.c., con conseguente impossibilità di disporre il passaggio della causa dal rito sommario a quello ordinario ove le difese delle parti richiedano un'istruzione non sommaria5.
L'alternativa alla proposizione di una domanda nelle forme di cui all'art.14 L.n.150/2011 è quella di richiedere ricorso per decreto ingiuntivo previa approvazione della parcella da parte del competente Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art.637 2° e 3° comma c.p.c.
Ove il professionista opti per la richiesta di decreto ingiuntivo l'eventuale opposizione sarà regolata dalle stesse norme di cui alla procedura speciale ex art.14 D.Lgs. n.150/2011 e art.28 L. n.794/19426.
b) Se attore è il cliente.
Considerato il combinato disposto di cui agli artt.28 L.n.794/19427 e 14 D.Lgs.n.150/20118, sembra pacifica la non utilizzabilità di detto rito speciale nell'ipotesi in cui sia il Cliente ha proporre una domanda di accertamento negativo del credito dell'avvocato.
FORO COMPETENTE
Qualora il cliente sia qualificabile come consumatore alla stregua della nozione indicata dal D.Lgs. n.206/2005, art.3 comma 1 lett.a), deve reputarsi prevalente il foro del consumatore di cui al D.Lgs n.206/2005 art.33, co. 2, lett.u), qualunque sia il procedimento scelto (vuoi quello speciale ex art.14 D.Lgs. n.150/2011 o quello monitorio).
A tal riguardo, infatti, secondo la S.C. «ove l'avvocato, per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, si sia avvalso del foro speciale di cui all'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore»9.
Ove la procedura sia quella ex art.14 L.n.150/2011, fermo quanto si dirà appresso per il caso di esercizio dell'attività professionale in più gradi di giudizio, la domanda dovrà essere presentata nanti l'ufficio giudiziario davanti al quale l'avvocato ha prestato la propria opera.
Ove l'avvocato opti per il ricorso monitorio saranno alternativamente competenti i fori di cui ai commi 1°, 2° o 3° dell'art. 637 c.p.c.
Il ricorso potrà essere presentato davanti al giudice che sarebbe competente per il giudizio ordinario oppure davanti all'ufficio giudiziario che ha deciso la causa cui il credito professionale si riferisce (2° comma) o, infine, il giudice del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine cui l'avvocato è iscritto10.
COMPENSO PER ATTIVITA' PRESTATA IN PIU'GRADI O FASI DI UN GIUDIZIO CIVILE
Con specifico riferimento all'ipotesi che l'avvocato richieda il riconoscimento del compenso maturato per l'attività difensiva svolta in più gradi di giudizio le Sezioni Unite nel 201811 sembrano avere ritenuto che in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 28 L. n.794/1942 e 14 D.Lgs. n.150/2011 e 637 c.p.c. l'avvocato potrebbe proporre:
Cumulativamente le domande relative al compenso maturato per ciascun grado di giudizio tramite ricorso per d.i., ex art. 637 1° comma c.p.c., nanti il giudice competente secondo le regole della cognizione ordinaria (per valore e territorio), ferma la prevalenza territoriale del foro del consumatore;
Cumulativamente davanti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine al cui albo l'avvocato è iscritto, ex art.637 3° comma c.p.c.;
Rimanendo invece incerta la questione inerente la possibilità di cumulo delle domande di liquidazione ex art.14 per attività prestate nanti differenti uffici giudiziari in più gradi e fasi del processo e dubbia la facoltà, apparentemente concessa dalla lettera della norma, di proporle separatamente davanti a ciascun ufficio di espletamento delle prestazioni oggetto della domanda di liquidazione ai sensi dell'art.14 comma 2 D.Lgs. n.150/2011.
Di questi ultimi aspetti sono state investite le Sezioni Unite giusta ordinanza n. 16212 del 17.06.2019 della VI Sezione civile della Cassazione, con i seguenti QUESITI:
Se, nell'attuale quadro normativo, esclusa la possibilità di proporre la domanda in via ordinaria o ai sensi degli artt.702bis e ss. c.p.c., resti tuttora impregiudicata la possibilità di chiedere i compensi per l'attività svolte in più gradi, in un unico processo dinanzi al giudice che abbia conosciuto per ultimo la controversia, dando così continuità all'orientamento maggioritario formatosi nel vigore dell'art.28 L.n.794/1942;
Se invece i criteri di competenza per dette controversie vadano ricercati esclusivamente sulla base del coordinamento tra l'art.14/2 D.Lgs. n.150/2011 e l'art.637 c.p.c., lasciando al ricorrente la sola alternativa di proporre più domande autonome (per i compensi relativi a ciascun grado di causa) dinanzi ai singoli giudici aditi per il processo o di cumularle dinanzi al tribunale competente ex art. 637 c.p.c. (con salvezza del foro del consumatore), restando in ogni caso esclusa la competenza del giudice che abbia conosciuto per ultimo del processo.
Con la sentenza n. 4247 depositata il 19 febbraio 2020, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto:
Nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ex art.28 L.n.794/1942, come modificato dall'art.34 comma 16 lett.a) D.Lgs. n.150/2011, nei confronti del proprio cliente, proponendo l'azione prevista dall'art.14 del medesimo decreto e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi di giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.
Come ricordato in parte motiva, detto indirizzo costituiva un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sotto il vigore dell'originario art.28 L.794/194212.
A fondamento di detto principio è stato anche rimarcato che nella formulazione attuale dell'art.2813, <per "decisione della causa" deve intendersi il provvedimento conclusivo che definisce l'intero procedimento>, come già affermato in precedenza dalla stessa Corte14.
Richiamando poi la giurisprudenza formatasi sotto il vigore dell'originario art.28 della legge del 1942, la S.C. ha rimarcato le peculiari caratteristiche del procedimento speciale, destinato a concludersi con un provvedimento sottratto alla garanzia del doppio grado di merito.
Per detta ragione, l'orientamento maggioritario a suo tempo formatosi aveva quale ratio quella di bilanciare il limite dell'assenza della garanzia del doppio grado di giudizio con l'attribuzione della competenza al giudice che, avendo emesso la decisione definitiva nell'ambito del processo, sia quello .
A detta conclusione deve poi giungersi, sempre secondo le SS.UU., se si considera il principio fissato dall'art.54/4 lett. a) della relativa legge delega15, che imponeva al legislatore delegato (del D.Lgs.n.150/2011) di tener fermi i criteri di competenza già fissati dalla legislazione previgente (principio della c.d. invarianza delle competenze, più volte richiamato da Cass. S.U. n.4485/2018).
Il decreto legislativo non avrebbe quindi dettato norme incompatibili con l'indirizzo maggioritario formatosi sotto il vigore della precedente normativa, mentre la eliminazione della competenza funzionale del capo d'ufficio prevista dal vecchio art.28 (che di fronte all'assenza del doppio grado di giudizio avrebbe costituito garanzia di ponderatezza nella decisione sul compenso) è stata sostituita dal requisito della collegialità della pronuncia introdotta dal D.Lgs. n.150/2011.
Che la riserva di collegialità per i procedimenti in esame sia "lo strumento utilizzato dal legislatore del 2011 per perseguire l'obiettivo di offrire una risposta adeguata e rispettosa del diritto di difesa alla domanda azionata dal legale con lo speciale procedimento in oggetto, onde compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie che caratterizza il procedimento stesso", secondo le SS.UU. verrebbe confermato dalla stessa Corte Costituzionale n.65/2014, che avrebbe individuato nella snellezza e tendenziale celerità le peculiarità di questo procedimento.
"Alle suddette caratteristiche e alla correlata tutela del diritto di difesa, risponde -secondo le SS.UU.- anche la proponibilità da parte dell'interessato di un unico giudizio in unico grado dinanzi alla Corte d'Appello (cui anzi, la Corte Costituzionale fa espresso riferimento nella sentenza n.65 del 2014) per chiedere i compensi per attività svolte in più gradi o fasi di un unico processo, di cui la Corte d'Appello sia il giudice che abbia conosciuto per ultimo la controversia".
Detta soluzione sarebbe altresì rispettosa e compatibile con la lettera stessa dell'art.14/2 ove si parla di "ufficio adibito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera". L'uso del singolare ("ufficio" e, soprattutto "processo"), secondo le SS.UU. indurrebbe a pensare che, se l'opera è stata prestata in più gradi del processo sia possibile un'azione unitaria e l'ufficio sia da intendere come quello che ha definito il processo e quindi l'ultimo16.
Tale soluzione sarebbe infine la più coerente sul piano dell'interpretazione teleologica e sistematica.
"Il giudice che decide la causa nel grado superiore ha una migliore visione d'insieme dell'opera prestata dall'avvocato".
Questa soluzione, poi, "meglio risponde alle ragioni di economia processuale che presidiano l'ordinamento e mirano ad evitare moltiplicazioni dei giudizi in linea con i principi del giusto processo", che secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale17 comporta la necessità di evitare i frazionamenti di tutela processuale per la medesima vicenda, fornendo nel contempo una risposta assolutamente celere alla domanda di giustizia proposta, con una decisione di merito che sia esauriente.
Alla luce poi dei principi già espressi dalla S.C. circa
- l'inammissibilità per il creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento18;
- l'illegittimità di plurime azioni aventi ad oggetto distinti diritti di credito relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, nel caso in cui dette domande siano fondate sul medesimo fatto costitutivo e pertanto siano inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, salvo che il creditore non abbia un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata del credito19;
- sotto tale ultimo profilo, non incorrerebbe infatti in abuso del processo l'attore che a tutela di un unico credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio agisca con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua, dovendosi riconoscere il diritto del creditore a una tutela accellerata mediante d.i. per i crediti provati con documentazione sottoscritta dal debitore20,
secondo le Sezioni Unite, la REGOLA GENERALE, nel procedimento ex art.28 L.n.794/1942, così come modificato dagli artt. 14 e 34 D.Lgs. n.150/2011, in caso di attività professionale svolta dall'avvocato in più gradi e fasi del processo in favore del medesimo cliente deve intendersi quella che la domanda va proposta al giudice collegiale che abbia conosciuto per ultimo la controversia.
la proposizione di distinte domande davanti a ciascuno degli uffici di espletamento delle prestazioni professionali è MERAMENTE RESIDUALE e deve ritenersi percorribile se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito.
COMPENSO PER ATTIVITA' PRESTATA NANTI IL GIUDICE DI PACE CIVILE
La S.C. affronta anche il problema dell'applicabilità del rito speciale21 per la liquidazione del compenso per attività professionale prestata nanti il Giudice di Pace, così risolvendo i dubbi sollevati dalla dottrina che aveva evidenziato l'incompatibilità della collegialità prevista dal 2° comma dell'art.14 con la competenza del Giudice di Pace22.
Le Sezioni Unite, partendo dalle statuizioni della sentenza della Corte Costituzionale n.65/2014, ritengono del tutto compatibile la competenza del Giudice di Pace per lo speciale procedimento in caso di domanda di liquidazione del compenso per la difesa svolta nanti detto ufficio. "Tale competenza, infatti - secondo le SS.UU.-, si deve considerare pacificamente esistente, in analogia con quanto accadeva prima con il Pretore ed il Conciliatore, anche in assenza della collegialità, potendosi desumere che [...] nel caso del Giudice di Pace, non è la riserva di collegialità lo strumento previsto per compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie propria del procedimento speciale de quo, perchè in questo caso tale obiettivo viene perseguito attraverso la presumibile snellezza della procedura e la semplicità della controversia, caratteristiche che per la Corte Costituzionale sono identificative del procedimento speciale.
COMPENSO PER ATTIVITA' PRESTATA IN CASSAZIONE
Con la pronuncia in commento, le SS.UU. dissipano qualsiasi eventuale dubbio anche su un ulteriore profilo, ovvero quello del giudice competente a decidere dell'accertamento del credito dell'avvocato per l'attività difensiva svolta in Cassazione.
In linea con le esigenze sopra menzionate ed i principi citati, secondo la S.C. deve leggersi l'art.14 comma 2 cit., ove fa riferimento allo "ufficio giudiziario di merito", con ciò escludendo la possibilità di utilizzare il procedimento speciale dinanzi alla Corte di Cassazione; questo in ragione del fatto che esso può richiedere l'espletamento di attività istruttoria.
In detti casi il ricorso dovrà essere presentato:
dinanzi al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, in caso di cassazione senza rinvio o di mancata riassunzione del giudizio di rinvio;
dianzi al giudice di rinvio, nel caso di cassazione con rinvio seguita da relativa riassunzione23.
COMPENSO PER ASSISTENZA IN UN GIUDIZIO PENALE, AMMINISTRATIVO
E PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE
Dalla ratio della norma così come rimarcata dalle SS.UU. e dalla stessa lettera dei commi 1 e 2 dell'art.1424 non può che discendere la conclusione che in dette ultime ipotesi l'avvocato non potrebbe utilizzare il rito speciale di cui al citato art.14 per la liquidazione del compenso maturato per l'attività di assistenza e consulenza in sede stragiudiziale.
Analoga conclusione sembra doversi raggiungere per la liquidazione dei compensi maturati in ambito penale e amministrativo posto che inevitabilmente il giudice chiamato a decidere sarebbe differente da quello che ha avuto conoscenza dei relativi processi25.
In dette ipotesi sembra potersi concludere quindi che l'avvocato possa utilizzare esclusivamente gli strumenti ordinari e sommari concessi dal codice di rito e non quello speciale di cui al combinato disposto degli artt.28 L.n.794/1942 e 14 D.Lgs. n.150/2011.
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Note:
1 Cfr. in tal senso Cass. n.4002/2016, Cass. n.548/2017, n. 3993/2017, n.12847/2017, SS.UU. n.4485/2018, Cass. n. 10410/2018, Cass. n. 26778/2018
2 Ai sensi dell'art.3/1 D.Lgs. n.150/2011 a dette controversie "non si applicano i commi 2 e 3 dell'art.702ter del codice di procedura civile"
3 Cfr. SS.UU. n.4485/2018
4 Cfr, art,14 comma 2: "E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale"
5 Cfr. Cass. ord. n.16212/2019
6 Cfr. SS.UU. n.4485/2018
7 art.28 L.794/1942: "Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli artt.633 e ss c.p.c., procede ai sensi dell'art.14 D.Lgs. n.15072011".
Art.14 D.Lgs.n.150/2011 1° comma: "Le controversie previste dall'art.28 L.n.794/1942 e l'opposizione a norma dell'art.645 c.p.c. contro il d.i. riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2° comma: "E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale".
8 Art.14 D.Lgs.n.150/2011 1° comma: "Le controversie previste dall'art.28 L.n.794/1942 e l'opposizione a norma dell'art.645 c.p.c. contro il d.i. riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2° comma: "E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale".
9 Cfr. ex multis, Cass. civ., n. 5703/2014, idem per ipotesi di d.i. e opposizione a D.I. cfr. Cass. n. 1951/2018, Cass. n.11389/2018, cfr. anche Cass. n.21187/2017, Cass. n.1464/2014 che lo hanno ritenuto prevalente sia per le controversie inerenti il pagamento del compenso che per quelle inerenti la responsabilità dell'avvocato.
10 Questo in ragione del fatto che ove si opti per il rito monitorio sarebbe necessario il parere di congruità rilasciato dal COA competente.
11 cfr. SS.UU. n.4485/2018
12 Cfr. SS.UU. n.4247/2020 pag. 8 sub capo II, punto 4: ove richiamano espressamente Cass. n.3256/1953, n.4215/1983, n.6033/1987, n.4704/1989, n.4824/1994, n.6700/1994n.1012/1996, oltre a Cass. n.13586/1991erroneamente reputata dai ricorrenti come pronuncia isolata.
13 Secondo cui "Per la liquidazione delle spese, degli onorari [...] nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura [...] procede ai sensi dell'art.14 [...]"
14 Cass. n.27137/2007
15 Legge n.69/2009
16 Cfr. SS.UU. n.4247/2020 pag.19
17 Vedasi per tutte Corte Cost. sent. n.281/2010
18 Cfr. Cass. SS.UU. n.23726/2007
19 Cfr. Cass. SS.UU. n.4090/2017, Cass. n.2071472018, Cass. n. 26089/2019
20 Cfr. Cass. n.10177/2015, Cass. n.22574/2016
21 Cfr. art.14 comma 2° D.Lgs. n.150/2011 "E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il Tribunale decide in composizione collegiale"
23 Cfr. SS.UU. 4247/2020 e ivi citata Cass. 1.8.2008 n.20930
24 Cfr. 1° comma che limita l'ipotesi a controversie relative a "prestazioni giudiziali" e 2° comma che parla di "ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera".
25 Cfr. Cass. n.15138/2018 e per le competenze in ambito amministrativo C.Cost. n.6972008