Mantenimento figli: i criteri di ripartizione tra gli ex coniugi delle spese straordinarie

Avv. Domenico D'Alessandro.
Mantenimento figli: i criteri di ripartizione tra gli ex coniugi delle spese straordinarie

Retta scuola privata: il genitore dissenziente che aveva in passato condiviso e contribuito alla spesa deve continuare, in assenza di impedimenti reddituali, sino al completamento del ciclo scolastico.

Giudice di Pace di Palermo, sent. n. 696/2020

Venerdi 28 Febbraio 2020

Il Giudice di Pace di Palermo, pronunciandosi in fase di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un genitore per il rimborso della metà della retta scolastica dovuta dall'altro per la frequentazione di un istituto privato del figlio (già) minorenne, trae spunto per fare chiarezza in merito ai criteri di ripartizione tra ex coniugi delle ccdd. "spese straordinarie".

L'Ufficio del capoluogo siciliano richiama infatti la prassi invalsa presso alcuni Fori, tra cui quello palermitano, che hanno adottato protocolli d'intesa, redatti in collaborazione con operatori del diritto ed esperti in materia,  atti a dirimere potenziali conflitti tra genitori, prevedendo quali spese siano da considerarsi straordinarie ed in quali casi occorra, quale condizione per la rimborsabilità, il preventivo consenso tra i genitori.

Ciò posto, nel merito della vicenda al suo esame, il giudice rileva che il genitore che abbia in passato condiviso e, per effetto, iniziato a contribuire alla spesa relativa al pagamento della retta di istituto privato, non possa successivamente interrompere la contribuzione nella misura stabilita dal giudice della separazione in quanto ciò concreterebbe pregiudizio all'interesse del figlio alla conclusione del ciclo (nella specie, si trattava dell'ultimo anno di istituto superiore) e vieppiù considerato che l'opponente nulla allegava circa sopravvenuti suoi mutamenti reddituali "in pejus".

il Giudice di Pace, a conferma di quanto deciso, richiama alcuni arresti della Cassazione (tra cui spicca ord. 4060/2017) che conferma l'assunto sostenuto dell'opposto, ponendosi l'accento sulla "realizzazione del preminente interesse del minore". 

In accoglimento della tesi difensiva dell'opposto, il giudizio viene quindi definito con la conferma del decreto ingiuntivo ed il regolamento delle spese di lite.

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