Pensione di reversibilità al coniuge separato: nuove istruzioni da parte dell'Inps.

Pensione di reversibilità al coniuge separato: nuove istruzioni da parte dell'Inps.

L'Istituto di previdenza ha recepito il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui la prestazione spetta a prescindere dal titolo che ha dato luogo alla separazione e dalla sussistenza del diritto agli alimenti.

Giovedi 10 Febbraio 2022

Con circolare n. 19 del primo febbraio 2022, l'Inps ha fornito nuove indicazioni operative sul riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione, con sentenza passata in giudicato, anche senza diritto agli alimenti, con ciò aderendo alla prevalente e costante giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha affermato il principio secondo cui non esiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.

Quest'ultimo, infatti, è equiparato, sotto ogni profilo, al coniuge superstite in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte1. Pertanto: nella ipotesi di separazione, con o senza addebito, va applicato l'art. 22 della L. n. 903 del 1965 che, con riferimento al coniuge superstite richiede, quale unico requisito per ottenere la pensione di reversibilità, l'esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto, pensionato o assicurato. Il suddetto orientamento ha portato, di conseguenza, alla modifica del paragrafo 2 della circolare n. 185 del 2015 che prevedeva la corresponsione della pensione di reversibilità solo in caso di titolarità dell'assegno alimentare.

L'Inps nella circolare de quo, ha fornito le relative istruzioni in ordine alla gestione delle domande già presentate od anche respinte.

E pertanto: le domande di pensione ai superstiti presentate a seguito della pubblicazione della circolare, nonché quelle pendenti alla predetta data, devono definirsi in base ai suddetti criteri e, allo stesso modo, dovranno riesaminarsi anche le domande respinte, salvo che, nel frattempo, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Qualora la pensione sia stata liquidata in favore di un'altra categoria di superstiti aventi un diritto concorrente ovvero incompatibile con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento a favore di quest'ultimo comporterà la ricostituzione e la revoca della prestazione già erogata. In queste ipotesi, non si procederà al recupero degli importi già versati, in applicazione dei criteri generali in materia di indebiti previsti dalla determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 20172.

Nelle ipotesi di giudizi in corso, sia in primo grado che in appello, le Strutture territoriali Inps dovranno accogliere e liquidare le relative istanze di parte nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale. Per quanto, invece, concerne i ricorsi amministrativi pendenti, le menzionate strutture territoriali, dovranno verificare se sia possibile modificare il provvedimento di diniego impugnato e provvedere alla liquidazione in autotutela del trattamento pensionistico ai superstiti. Laddove il provvedimento risulti pienamente satisfattivo della pretesa sollevata con il ricorso, quest'ultimo verrà definito per cessata materia del contendere.

I ricorsi già inoltrati al competente Comitato ma non inseriti nell'ordine del giorno, verranno restituiti alla Strutture per le relative verifiche, mentre per quelli già inseriti nell'ordine del giorno, è richiesta la comunicazione al fine di dichiarare l'emissione del provvedimento di liquidazione del trattamento in autotutela.

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Note:

1. Va ricordato che la sentenza della Corte Costituzionale, n. 450 del 1989, ha riconosciuto il diritto alla pensione al coniuge separato solo nella ipotesi in cui lo stesso abbia diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto; mentre con la successiva sentenza, n. 286 del 1987, la Consulta non ha previsto alcuna differenza di trattamento.

2 “Regolamento recantei criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo”.

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