Con l'ordinanza n. 41648/2021 la Corte di Cassazione chiarisce i presupposti in presenza dei quali viene meno il diritto del CTU al compenso.
Mercoledi 9 Febbraio 2022 |
Il caso: Il tribunale di Brindisi liquidava in favore di Tizio un compenso di Euro 2973,78, per l'attivita' di c.t.u. svolta nell'ambito di un procedimento civile, nel quale era parte Caio, che proponeva opposizione, lamentando che il c.t.u.:
- aveva richiesto la proroga del termine di deposito della relazione dopo 18 gg. dalla scadenza del termine originariamente concesso dal giudice;
- aveva omesso di inviare la bozza della relazione alle parti, per cui la relazione doveva considerarsi nulla, non spettando al consulente alcun compenso.
Il tribunale accoglieva l'opposizione, rilevando che l'ausiliario aveva trasmesso la bozza della relazione alle parti dopo la scadenza del termine fissato dal giudice e che quindi, poichè la c.t.u. era nulla e la nullita' era stata eccepita dalla parte, non era dovuto alcun compenso.
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo la violazione dell'articolo 195 c.p.c., comma 3, dell'articolo 156 c.p.c., commi 2 e 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170 e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 15, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che: il giudice dell'opposizione non poteva rilevare d'ufficio una causa di nullita' della consulenza non accertata e non dichiarata dal giudice della causa, nonostante la formulazione di un'apposita eccezione ad opera della parte interessata, non potendosi negare, per tale motivo, il compenso richiesto dal c.t.u..
Per la Cassazione la censura è fondata: sul punto osserva quanto segue:
a) il diritto al compenso per ragioni pertinenti alla invalidita' della c.t.u. puo' essere negato sempre che la nullita' sia accertata e dichiarata non dal giudice dell'opposizione, ma dal giudice della causa di merito;
b) la possibilita' di dedurre l'insussistenza del diritto al compenso per vizi della relazione peritale deve essere precisata nel senso che la patologia processuale dell'attivita' del consulente, idonea a determinare la nullita' della relazione, deve essere stata previamente oggetto di decisione da parte del giudice di merito, cui compete in via esclusiva il potere di addivenire alla dichiarazione di nullita' della consulenza stessa;
c) nel caso di specie ne' la pronuncia, ne' il controricorrente assumono che la nullita' fosse stata dichiarata dal giudice, che - anzi - si era avvalso della relazione, sicche' non sussisteva alcun impedimento alla liquidazione delle spettanze del c.t.u., atteso che la nullita' era stata semplicemente eccepita.
Cassazione civile ordinanza n. 41648 2022