Se il CTU omette di rispondere alle osservazioni dei consulenti di parte, la perizia è affetta da nullità ?
A tale quesito ha dato risposta la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 4 marzo 2019 n. 6230.
Martedi 12 Marzo 2019 |
Il caso: La Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da G.V. e M.S., nella qualità di genitori della minore A.A.V., per il ripristino della indennità di frequenza, revocata dall’INPS in data 16 dicembre 2009.
Il CTU nominato in grado di appello aveva affermato che non era presente alcuno dei segni tipici della malattia posta a base della richiesta della prestazione: per la Corte territoriale, peraltro, la completezza e precisione dell'elaborato peritale e la mancanza di nuovi elementi nelle deduzioni formulate dalla difesa delle parti appellanti inducevano a ritenere infondata la richiesta di rinnovo dell'indagine peritale formulata all'udienza di discussione.
G.V. e M.S., nella qualità, ricorrono in Cassazione deducendo in particolare violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c. comma 3, come modificato dalla L. n. 69/2009 art. 46, comma 5 nonchè dell'art. 196, cpc: i ricorrenti. ripercorrendo l'iter processuale, espongono che:
- il c.t.u. nominato in grado di appello aveva omesso il preventivo invio alle parti della bozza della relazione peritale; la Corte d'Appello, pertanto, aveva disposto la restituzione degli atti al ctu, fissando un termine per la trasmissione di note critiche al ctu e un ulteriore termine per il deposito della relazione finale del ctu;
- le parti avevano trasmesso al consulente le proprie osservazioni, ma quest'ultimo, aveva omesso di rispondere alle note e di depositare la relazione finale;
- all' udienza di discussione le parti, riportandosi ai propri scritti difensivi, comprese le note inviate telematicamente, insistevano per il rinnovo della c.t.u.;
- pertanto, la Corte, nel decidere la causa, erroneamente aveva omesso di rilevare la totale inosservanza da parte del CTU di quanto disposto nell'ordinanza istruttoria e aveva fondato la propria decisione sulla relazione tecnica provvisoria, che conteneva il vizio procedurale che la stessa Corte aveva rilevato con la precedente ordinanza.
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Per la Suprema Corte il motivo è infondato e, nel rigettare il ricorso, ribadisce che:
a) la nullità relativa determinata dall'omesso invio alle parti della bozza della relazione del ctu è sanata se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia;
b) il mancato rispetto del subprocedimento di cui all'art. 195 cpc u.c. può rilevare nel processo soltanto ove si traduca in un vizio di nullità della consulenza e non anche per la mera violazione della sequenza formale prevista dalla norma, contrariamente a quanto i ricorrenti assumono
b) in ogni caso la eccezione di nullità della CTU deve essere formulata in termini inequivoci e non può essere ravvisata nella mera richiesta di rinnovo della ctu nè nel rinvio alle controdeduzioni di parte alla ctu;
Nel caso di specie, all' udienza di discussione gli attuali ricorrenti si limitavano a "riportarsi ai propri scritti difensivi, ivi comprese le note inviate telematicamente".
Esito: Rigetto del ricorso.
Cassazione civile Sez. VI - Lavoro Ordinanza n. 6230 del 04/03/2019