La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 26992 del 5 ottobre 2021 si pronunciamin merito alle conseguenze derivanti dalla mancata sottoposizione della bozza del CTU ai consulenti di parte.
Giovedi 7 Ottobre 2021 |
Il caso: Caio e Sempronia convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia l'Azienda Sanitaria Locale ed i medici Tizio e Mevio, chiedendo il risarcimento del danno per il decesso del congiunto D.D. da ascrivere alla condotta negligente dei sanitari.
Il Tribunale adito, previa CTU, rigettava la domanda; avverso detta sentenza proponeva appello la parte attrice; la Corte d'appello di Genova, previa nuova CTU, rigettava l'appello; in merito all'eccezione di nullità della CTU per mancata sottoposizione della bozza ai consulenti di parte, la Corte distrettuale precisava che:
- l'art. 195, comma 1, cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 46 legge n. 60 del 2009, si applicava ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009:
- che, comunque la parte, dopo il deposito della relazione aveva potuto controbattere alle considerazioni del CTU.
Gli attori ricorrono in Cassazione, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso, precisa quanto segue:
a) nel regime precedente la modifica dell'art. 195 cod. proc. civ. ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, nessuna norma del codice di rito impone al C.T.U. di fornire ai consulenti di parte una "bozza" della propria relazione, in quanto, al contrario, le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d'ufficio;
b) il diritto delle parti ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d'ufficio, ma soltanto all'accertamento materiale dei dati da elaborare;
c) pertanto non è affetta da nullità - ma da mera irregolarità, che resta irrilevante ove non tradottasi in nocumento del diritto di difesa - la consulenza tecnica d'ufficio, qualora il consulente, pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento dell'incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relazione a disposizione delle parti per eventuali osservazioni scritte, da consegnargli prima del deposito della relazione stessa.
Allegato:
Cassazione civile ordinanza n.26992 2021