Con l’ordinanza n. 26846/2021, pubblicata il 4 ottobre 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità o meno della notifica del verbale di accertamento per violazione al codice della strada ad una società con la consegna a mani di un dipendente e non a mani del legale rappresentante di quest’ultima e senza l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuta notifica.
Venerdi 8 Ottobre 2021 |
IL CASO: Una società proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale avente ad oggetto il mancato pagamento di un verbale di accertamento per violazione alle norme del codice della strada.
Secondo la società ricorrente, la notifica del verbale presupposto era nulla in quanto eseguita con la consegna a persona dichiaratasi "dipendente" della società e non al legale rappresentante e non era stata inviata la raccomandata informativa prevista dall’art. 7 comma 6 della legge n. 890 del 1982.
L’opposizione veniva accolta dal Giudice di Pace. Di diverso avviso il Tribunale che, pronunciandosi sull’appello promosso dal Comune creditore, riformava la sentenza di primo grado e confermava la legittimità della cartella di pagamento impugnata dalla società.
Pertanto, quest’ultima sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Cassazione la quale, nel rigettarlo, ha ritenuto valida la notifica del verbale non sussistendo nessun vizio in merito al procedimento notificatorio, in quanto l’atto era stato notificato nel rispetto dell’art. 145 c.p.c. con la consegna a mani del dipendente della società senza l’invio della raccomandata.
Secondo la suddetta disposizione, la notifica alle persone giuridiche va eseguita nella loro sede, mediante la consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. Inoltre, la notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141 del codice di procedura civile, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Nel caso in cui la notifica non possa essere eseguita con le modalità di cui sopra, essa può essere eseguita nei confronti della persona fisica indicata nell’atto che rappresenta la società anche a norma degli artt. 140 e 143 c.p.c.
L’invio della raccomandata informativa, hanno concluso gli Ermellini, è prescritto nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario. Nel caso in cui, invece, la notifica vada eseguita nei confronti delle persone giuridiche ai sensi dell’art. 145 c.p.c., il destinatario va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nel predetto articolo e, quindi, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, delle persone addette alla sede.
Cassazione civile ordinanza n. 26846 2021