La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non rientra nel paradigma normativo ex art. 469 c.p.p.

La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non rientra nel paradigma normativo ex art. 469 c.p.p.

Con la recentissima sentenza n. 3512 del 31 gennaio 2022, le Sezioni Unite penali hanno affermato che la sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all’art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge

Mercoledi 9 Febbraio 2022

Il caso

Il Tribunale di Lecco assolve l’imputato dal reato di furto in abitazione aggravato per “per insufficienza della prova circa la commissione del fatto”, accogliendo l’eccezione “preliminare”, formulata dalla Difesa, di inutilizzabilità degli accertamenti genetici compiuti dalla polizia giudiziaria su alcuni reperti biologici.

In particolare, lamentava la Difesa che detti accertamenti fossero stati eseguiti successivamente all’originaria archiviazione della notizia di reato disposta per essere rimasto ignoto il suo autore, ma prima dell’adozione di un formale provvedimento di riapertura delle indagini.

Il giudice, verificato che effettivamente l’atto probatorio era stato eseguito prima della riapertura delle indagini, invitava le parti a concludere e concordemente il pubblico ministero e il difensore dell’imputato chiedevano l’assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p.

Nel motivare la sentenza, il Tribunale ha evidenziato come l’accertamento sui reperti biologici costituiva la prova “cardine” sulla quale era fondata l’accusa mossa all’imputato e che, pertanto, la sua rilevata inutilizzabilità comportava, seppure con “formula dubitativa”, la sua inevitabile assoluzione.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello il pubblico ministero, rilevando anzitutto come dalla lettura della sentenza non risultasse comprensibile se la decisione fosse stata assunta ai sensi dell’art. 129, piuttosto che dell’art. 469 c.p.p.

La parte pubblica deduceva, poi, che l’eccezione della difesa non poteva essere ritenuta “preliminare”, come invece affermato in sentenza, attenendo a questione relativa alla fase relativa all’ammissione delle prove, invero mai svolta e che, in ogni caso, anche ove si fosse ritenuta l’inutilizzabilità dell’atto di indagine in questione, ciò non avrebbe impedito l’assunzione nel corso del dibattimento di prove testimoniali idonee e sufficienti a dimostrare la colpevolezza dell’imputato.

Investita dell’impugnazione, la Corte di appello di Milano, con ordinanza del 3 ottobre 2019, ha rilevato che la sentenza era stata adottata in pubblica udienza, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, ma prima della formale apertura del dibattimento. Ha quindi ritenuto che, seppure adottata fuori dai casi previsti dall’art. 469 c.p.p., la stessa dovesse essere qualificata come sentenza predibattimentale e dunque, in quanto tale, non appellabile, ma esclusivamente ricorribile in cassazione ed ha conseguentemente disposto ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5, la trasmissione degli atti alla Suprema Corte.

La rimessione alle Sezioni Unite

Il procedimento veniva assegnato alla Quinta Sezione, che, con ordinanza n. 15922 depositata il 27 aprile 2021, disponeva la rimessione alle Sezioni Unite della questione concernente la possibilità di qualificare quale sentenza predibattimentale la pronuncia resa in pubblica udienza ed al di fuori dei casi disciplinati dall’art. 469 c.p.p., fondata su una valutazione di merito.

L’ordinanza individuava due profili di criticità del provvedimento impugnato in merito ai quali segnalava la sussistenza nella giurisprudenza della Corte di soluzioni interpretative difformi.

Il primo riguardava la possibilità di qualificare come sentenza di proscioglimento predibattimentale anche la pronunzia emessa non già all’esito dell’udienza camerale menzionata dalla citata disposizione, bensì in pubblica udienza una volta regolarmente costituite le parti.

Il secondo, invece, riguardava il contenuto e, segnatamente, la riconducibilità al paradigma della sentenza anticipata di proscioglimento anche di quella che devia nel contenuto dallo schema tipico in quanto si traduce in una assoluzione nel merito e non si limita a rilevare una causa di estinzione del reato o di improcedibilità ovvero la particolare tenuità del fatto.

L’ordinanza di rimessione individuava due contrapposti orientamenti, il primo propenso a ritenere che la sentenza pronunciata in pubblica udienza, dopo la costituzione delle parti, non possa essere ricondotta nell’alveo dell’art. 469 c.p.p., anche quando venga emessa con riferimento ad una delle ipotesi ivi disciplinate, a nulla rilevando né che la decisione sia stata adottata su conformi conclusioni delle parti, né che sia stata pronunciata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Secondo tale impostazione - chiaramente improntata a restringere l’ambito di applicazione della disposizione summenzionata - il proscioglimento predibattimentale si inserisce in una fase ben delimitata, che precede l’udienza dibattimentale e destinata a concludersi con il suo avvio, come confermerebbe la previsione della necessaria fissazione di un’apposita udienza camerale per instaurare il contraddittorio con le parti principali (pubblico ministero e imputato) e raccogliere la loro volontà di non opporsi al proscioglimento anticipato.

Secondo altro orientamento, invece, la sentenza emessa prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia pur non conforme allo schema dettato dall’art. 469 c.p.p., avrebbe sempre natura di proscioglimento predibattimentale e, in quanto tale, sarebbe esclusivamente ricorribile in cassazione.

La decisione delle Sezioni Unite

Il Supremo Collegio ha ritenuto di ricomporre il contrasto aderendo all’interpretazione sostenuta dal primo orientamento laddove sostiene che quelle degli atti preliminari e degli atti introduttivi sono fasi processuali distinte ed autonome e che solo nella prima si identifica il predibattimento, costituendo la seconda, invece, parte integrante del dibattimento.

Nell’itinerario argomentativo tracciato dalle Sezioni Unite, è rinvenibile un interessante riferimento alla disciplina e alla struttura dell’istituto.

Invero, prendendo le mosse dalla Relazione al Progetto del 1988, secondo cui nel contesto della codificazione vigente il proscioglimento anticipato “assume un ruolo prevalente di garanzia per l’imputato che preferisca non affrontare il dibattimento”, la Sentenza in commento assegna all’istituto di cui all’art. 469 c.p.p. una chiara finalità deflattiva e di economia processuale, talché la sua operatività deve ritenersi concepita come eccezionale, come del resto eccezionale deve considerarsi l’attribuzione di poteri decisori al giudice in una fase anteriore al dibattimento, nella quale egli ha una limitata conoscenza della materia giudiziale e nella quale, soprattutto, non è fisiologicamente contemplata l’instaurazione del contraddittorio con le parti.

Decisivo riscontro all’opzione interpretativa patrocinata, si rinviene, secondo la Corte, anche nella struttura dell’istituto in parola, che ne conferma, del pari, la eccezionalità: l’orizzonte applicativo della sentenza ex art. 469 è, invero, tassativamente delimitato dalla legge e conseguentemente il giudice può pronunciare il proscioglimento soltanto nelle ipotesi espressamente indicate e in ragione di una verifica meramente “cartolare” dell’inutile prosecuzione del giudizio.

Ne consegue che nel predibattimento, a fronte dell’accertata sussistenza di una delle cause tassativamente selezionate dall’art. 469, è inibito al giudice di pronunziarsi sul merito della regiudicanda.

Sulla base delle superiori considerazioni, le Sezioni Unite, in adesione al primo degli orientamenti in contrasto, hanno affermato il principio di diritto secondo cui la sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art. 469 c.p.p. è esclusivamente quella pronunziata nella fase degli atti preliminari, ossia fino al compimento delle formalità previste dall’art. 484, che ne segna l’esaurimento. Mentre il proscioglimento anticipato deciso una volta instaurato il contraddittorio nell’udienza pubblica deve considerarsi sempre pronunziato in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129 c.p.p. e la relativa sentenza risulta appellabile nei limiti in cui la legge lo consente.

Allegato:

Cassazione penale Sezioni Unite sentenza n.3512 2022

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