Nessun risarcimento al danneggiato che non ha messo a disposizione dell'assicurazione il veicolo per l'ispezione prima di instaurare il giudizio.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 1756/2022.
Giovedi 10 Febbraio 2022 |
Il caso: Tizio convenva avanti al Gdp Caio e la di lui compagnia di assicurazione, di cui chiedeva la condanna al risarcimento dei danni materiali subiti dalla propria autovettura all'esito del sinistro nel quale era rimasto coinvolto.
Il Giudice di Pace dichiarava la domanda attorea improponibile, sul presupposto della non coincidenza della targa del veicolo incidentato come indicata, rispettivamente, nella richiesta stragiudiziale alla compagnia di assicurazione e nell'atto di citazione; il tribunale, come giudice di appello, rigettava il gravame e confermava l'improponibilita' della domanda risarcitoria, motivandola però sul diverso presupposto - oggetto di eccezione della societa' assicuratrice, sin dal giudizio di primo grado - della mancata messa a disposizione del veicolo, per la perizia dei danni.
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo che:
- il Tribunale, nel ritenere legittima la doglianza della societa' assicuratrice, attinente alla mancata messa a disposizione del veicolo, non aveva pero' verificato che agli atti vi fosse documentazione attestante l'effettivo invito della stessa a sottoporre l'autovettura a perizia presso un proprio fiduciario;
- in ogni caso, l'assicuratore non puo' comunque eccepire l'improcedibilita' della domanda qualora - pur a fronte del comportamento renitente del danneggiato - sia comunque in possesso di tutte le informazioni rilevanti per la formulazione dell'offerta, e cio' anche in ossequio al principio solidaristico di cui all'articolo 2 Cost., che impone obblighi reciproci di salvaguardia dell'altrui interesse.
La Suprema Corte, nel rigetare il ricorso, precisa quanto segue:
a) l'articolo 145 cod. assicurazioni, - come anche affermato dal Giudice delle leggi (Corte Cost., sent. 3 maggio 2012, n. 111) - "ha un chiaro intento deflattivo", essendone evidente la finalita' "di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari", intento il cui raggiungimento, tuttavia, "non e' affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni" per la proposizione della domanda risarcitoria, "ma - soprattutto - al procedimento ex articolo 148 Codice assicurazioni private, che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa ";
b) affinche' la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare e' indispensabile, pero', che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioe', di formulare un'"offerta congrua"", cio' che richiede sia "un presupposto formale", ovvero "la trasmissione di una richiesta contenente elementi sufficienti a permettere all'assicuratore di "accertare le responsabilita', stimare il danno e formulare l'offerta"", sia "un requisito sostanziale", e cio' in quanto "la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza;
c) viene meno, dunque, a tale dovere di collaborazione -subendone, come conseguenza, l'improponibilita' della domanda risarcitoria - il danneggiato che "si e' sottratto all'ispezione" del mezzo, "attivita' utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria" .