Valida ai fini della prova dell'avvenuta comunicazione del licenziamento per compiuta giacenza la produzione della ricevuta di invio della raccomandata accompagnata dalle schede informative delle Poste.
Principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15397/2023.
Mercoledi 21 Giugno 2023 |
Il caso: La Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Siena, con la quale erano state respinte le domande di Mevia contro la Banca dirette all’annullamento del licenziamento disciplinare intimatole con lettera del 20/6/2017, alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni.
Per la Corte di merito, Mevia era decaduta dal potere di impugnazione entro 60 giorni ai sensi dell’art. 6 legge n. 604/1966, giudicando valida la comunicazione del licenziamento avvenuta per compiuta giacenza della raccomandata al domicilio della lavoratrice e non idonea la comunicazione della lavoratrice in data 11/09/2017 a rendere nota la sua volontà di impugnare il licenziamento stesso.
Mevia ricorre in Cassazione, sostenendo di non aver rinvenuto nella propria cassetta postale l’avviso di giacenza, e pertanto, non avendo controparte fornito prova dell’attività svolta dall’ufficiale postale, non poteva ritenersi presuntivamente conosciuta la comunicazione del licenziamento, che sarebbe conseguentemente inefficace in quanto non comunicato.
Per la Cassazione la censura è infondata:
a) nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto idonea a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio (ossia del pervenimento della comunicazione di licenziamento al domicilio della lavoratrice), pur in mancanza di produzione di copia dell'avviso immesso in cassetta, la produzione della ricevuta di invio della raccomandata contenente la lettera di licenziamento, accompagnata dalle schede informative, provenienti da Poste Italiane, dalle quali si desumono la mancata consegna della raccomandata, il suo deposito presso l'ufficio postale, la sua restituzione al mittente all'esito della compiuta giacenza;
b) la suddetta documentazione è stata ritenuta valida ai fini probatori e fondativi della presunzione di legale conoscenza, perché estratta dai dati informatici di Poste Italiane, soggetto al quale è affidato il servizio pubblico essenziale rappresentato dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione;
c) a fronte di tale documentazione, idonea a fondare la presunzione legale di conoscenza ai fini dell'art. 1335 c.c. non è stata fornita, da parte della destinataria della comunicazione del licenziamento, la prova dell'impossibilità di averne notizia senza colpa, trattandosi del suo indirizzo comunicato al datore di lavoro e sussistendo un preciso obbligo contrattuale collettivo (documentato dalla banca fin dal primo grado) del personale al quale si applica il CCNL credito (art. 38, comma 6) di “comunicare con sollecitudine all'impresa ogni mutamento di residenza o domicilio”.
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