Notifica delle cartelle esattoriali presso la casa comunale: onere della prova

Notifica delle cartelle esattoriali presso la casa comunale: onere della prova

Tantissimi sono i contribuenti italiani raggiunti da cartelle esattoriali a vario titolo. Imposte, contributi previdenziali, multe non pagate ecc… sono ormai un’ossessione per milioni di italiani che spesso in buona fede non conoscono neppure quale sia l’esatto ammontare del loro debito con il fisco. Debito che si rinnova, spesso, ad insaputa di quest’ultimi con la notifica “in sordina” della cartella esattoriale al contribuente che non si trova presso il domicilio al momento del recapito della cartella.

Giovedi 17 Giugno 2021

Effettivamente gli orari di recapito di raccomandate ed atti giudiziari presso il domicilio coincidono con le ore in cui si svolge, normalmente, l’attività lavorativa di artigiani, commercianti e professionisti che, quindi, loro, malgrado, finiscono per risultare “irreperibili” presso l’indirizzo di residenza semplicemente perché sono al lavoro.

Così, rimane l’avviso di recapito affisso sulla porta di casa dal buon messo notificatore di turno, il quale con un solo gesto rende il soggetto interessato “contribuente irreperibile” ed al contempo consente al concessionario di cristallizzare il suo “credito”, addirittura gonfiato di sanzioni, interessi ed oneri di notifica e riscossione. Quel semplice adesivo affisso sulla porta che informa il contribuente del mancato recapito e del contestuale trasferimento degli atti presso l’ufficio notifiche della casa comunale dunque, unitamente ad una missiva “informativa”, perfeziona la notifica di atti destinati a rimanere sconosciuti al malcapitato fin tanto che non maturano, poi, indesiderati effetti dal concretizzarsi delle azioni legali tese a riscuotere la pretesa tributaria all’origine avanzate dagli enti creditori.

Ma, per buona pace degli agenti della riscossione di tutta Italia, è stato recentemente chiarito che tutto ciò è in palese contrasto con l’art. 140 del codice di procedura civile come sancito dalla Corte di Cassazione che, con la recente ordinanza n.12753/2018, ha accolto il ricorso proposto contro una sentenza della CTR di Genova, e decidendo nel merito, ha annullato le intimazioni di pagamento originariamente impugnate dal contribuente, unitamente ai ruoli presupposti a essi, in quanto essenzialmente la notificazione delle cartelle presupposte all’intimazione, non si era perfezionata nonostante il concessionario assumeva di aver notificato secondo la procedura prevista dall’articolo 140 del c.p.c  (irreperibilità relativa), con affissione della notizia alla porta, deposito del plico presso la casa comunale e invio della cosiddetta “raccomandata informativa”.

Ebbene, la Corte, accogliendo la tesi del contribuente, ha stabilito che per il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento al contribuente temporaneamente irreperibile presso il suo recapito (irreperibilità relativa) è necessario provare che la raccomandata informativa della giacenza sia effettivamente pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario e che non è dunque sufficiente, all’ uopo, la dimostrazione e/o l’affermazione del mero inoltro della stessa, circostanza che non rispetta i rigorosi precetti dettati dall’ articolo 140 del codice di procedura civile.

Ma vi è di più.

Come si legge nelle motivazioni, l’impugnazione dell’atto successivo (per esempio l’intimazione del pagamento) non comporta alcuna sanatoria della progressiva nullità, atteso che tale effetto è riconducibile soltanto a un’impugnazione diretta e tempestiva dell’atto che si assume non notificato. 

La Cassazione, aderendo a tale impostazione, ha aperto certamente nuovi scenari al contenzioso tributario a garanzia dei diritti dei contribuenti che potranno far valere, nei tantissimi casi di irreperibilità relativa, così che, in caso di eccezione da parte del contribuente che contesti la notificazione, in mancata esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della seconda raccomandata (la cosiddetta raccomandata “informativa” del deposito) si possa giungere alla nullità  della notificazione stessa con la precisazione di non secondaria importanza che non si verificherà, in questi casi, alcuna sanatoria, se l’eccezione è proposta nell’impugnazione di un atto successivo alla cartella che si assume non notificata.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.12753 2018

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