Anche il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini fino al terzo grado, oltre al debitore, possono rinegoziare il mutuo quando la casa e’ gia’ pignorata e in asta, con cancellazione del debito residuo.
Giovedi 17 Giugno 2021 |
Introdotta una normativa piu’ favorevole per la ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva con esdebitazione.
La Legge 19 dicembre 2019 n°157, nella nuova formulazione dell’ art.41 bis, consente di rinegoziare il mutuo al 75% del prezzo d’asta anche se è in corso il pignoramento e fissata la messa all’asta dell’immobile.
In aggiunta o in alternativa alla rinegoziazione il consumatore, nonché il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini fino al terzo grado, possono richiedere un finanziamento con assistenza del fondo di garanzia per la prima casa, ex art. 1, comma 48, lettera c), legge 147 del 27 dicembre del 2013 che potrà coprire il 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione o di nuovo finanziamento.
Il debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione può presentare istanza di sospensione della procedura esecutiva al Giudice dell’esecuzione il quale, sentiti i creditori, può sospendere il processo fino a 6 mesi.
La rinegoziazione con beneficio della garanzia del fondo può essere contenuta anche in un proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla Legge n° 3 del 27 gennaio 2012.
Ecco la checklist dei requisiti per accedere alla rinegoziazione.
NORMATIVA
D.L. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in Legge 19 dicembre 2019 n°157, art.41 bis e successive modifiche apportate dalla Legge 69/2021 L’art.41 bis, come modificato dalla legge 69/2021, consente di rinegoziare il mutuo a condizioni migliori, anche se è in corso il pignoramento dell’immobile e la messa all’asta dello stesso.
DISPOSIZIONE
In alternativa alla rinegoziazione il consumatore, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parente e gli affini fino al terzo grado, possono richiedere un finanziamento con assistenza del fondo di garanzia di prima casa, che potrà coprire il 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione o del nuovo finanziamento.
VIGENZA
Fino al 31/12/2022. La richiesta è proponibile per un pignoramento eseguito entro il 21 marzo 2021.
REQUISITI
Deve trattarsi di abitazione principale (dimora abituale).
Condizioni: aver rimborsato almeno il 5% del capitale del credito originariamente finanziato. · il debito complessivo non deve essere superiore ad euro 250.000,00
Sono escluse le abitazioni di lusso.