L'assegno di mantenimento corrisposto all'ex coniuge è detraibile anche se viene versato direttamente sul conto del figlio; in tal senso si è espressa la Commissione Tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 2122/2021.
Mercoledi 16 Giugno 2021 |
Il caso: Con ricorso in primo grado Tizio impugnava la cartella di pagamento per IRPEF e addizionali per l'anno 2013, lamentando che essa era stata emessa anche per somme detraibili -assegno di mantenimento alla ex coniuge- pur risultando ciò dalle attestazioni di ricevuta da parte della stessa.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo che la circostanza che le somme dovute alla ex coniuge fossero state accreditate sul conto del figlio non faceva venire meno la detraibilità delle stesse, posto che il figlio era legittimato dal creditore, la ex coniuge appunto, a riscuoterle ex art. 1188 c.c..
L'Agenzia delle Entrate ricorre in appello, che viene respinto dalla CTR per i seguenti motivi:
a) come ammesso dallo stesso appellato, egli accreditava gli importi in questione sul conto corrente del figlio proprio per evitare che gli stessi venissero assoggettati alla procedura di pignoramento per crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria, a cui erano già stati sottoposti i conti correnti della ex coniuge;
b) l'oggetto della cartella è l'obbligazione tributaria di Tizio, e quindi ciò che rileva in questa sede è il rapporto tributario tra il predetto e l'Amministrazione finanziaria; non possono, pertanto, venire in considerazione nè le modalità di adempimento della obbligazione civile del predetto nei confronti della ex moglie, nè il rapporto tributario tra quest'ultima e l'Amministrazione finanziaria: quanto alle prime, esse sono del tutto legittime, rilevando tra Tizio e l'ex moglie la sola applicazione delle disposizioni del codice civile; quanto al secondo, non appare possibile sanzionare un terzo, Tizio , appunto, per eventuali condotte elusive della ex moglie;
c) la norma dell'art. 10 bis dello Statuto (disciplina dell'abuso del diritto) trova applicazione nei confronti del medesimo contribuente per le obbligazioni fiscali sue proprie, non certo per condotte elusive o inadempimenti da parte di terzi (in questo caso, la ex moglie);
Decisione: il contribuente ha correttamente adempiuto a tutti i suoi obblighi fiscali ed ha pieno diritto ad operare le detrazioni per cui è causa.
Commissione Tributaria regionale Lazio sentenza n.2122 2021