“Compiuta giacenza”: per la prova necessario il deposito dell’avviso di ricevimento

“Compiuta giacenza”: per la prova necessario il deposito dell’avviso di ricevimento

Al fine di fornire la prova della notifica di un atto per “compiuta giacenza” è necessario il deposito dell’avviso di ricevimento, non essendo sufficiente il deposito della busta contenente la suddetta dicitura.

Venerdi 6 Aprile 2018

Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6513/2018, pubblicata il 16 marzo 2018, che ha confermato il seguente principio di diritto: “in tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa, mentre, ove sia il destinatario a dover provare la data della notificazione, è sufficiente la produzione della busta che contiene il plico, in sé idonea ad attestare che prima della data risultante dal timbro postale apposto non poteva essere avvenuta la consegna” (Cass. 2015 n. 4891; Cass.2009 n. 16184).

IL CASO: La decisione in commento prende le mosse dal ricorso promosso da un contribuente con il quale eccepiva la mancata notifica di alcune cartelle di pagamento e di alcuni ruoli. Nel costituirsi in giudizio, l’Agente della Riscossione depositava la documentazione attestante la suddetta notifica che era stata eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso ed avverso la sentenza di prime cure, il contribuente proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale, eccependo la nullità della notifica eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. con il deposito del plico presso la casa comunale per un solo giorno, non seguito dall'invio delle necessarie raccomandate. Il gravame veniva accolto e dichiarata la nullità della notifica in quanto le raccomandate erano state spedite al contribuente presso un indirizzo diverso da quello indicato nelle cartelle esattoriali, indirizzo, quest'ultimo, corrispondente a quello di effettiva residenza del contribuente. Pertanto, l’Agente della Riscossione proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 60, in quanto:

  1. la notifica effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., non necessita - nel processo tributario - della successiva raccomandata, tant'è che laddove il legislatore ha voluto prevedere la necessità di una seconda raccomandata lo ha espressamente previsto ex art. 60 del D.P.R. n. 600/1973;

  2. "sulla busta di spedizione" prodotta risulta la dicitura "compiuta giacenza", con la conseguenza che l'indirizzo presso il quale era stata inviata la raccomandata, seppur diverso da quello indicato nelle cartelle, doveva presumersi corrispondente al luogo di residenza o di domicilio.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze dell’Agente della Riscossione e nel rigettare il ricorso, ha evidenziato che:

  1. in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973  art. 26 comma 3 (ora 4) va applicato l’articolo 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c., e del D.P.R n. 600 del 1973,  art. 60, comma 1 alinea, del D.P.R n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 25079 del 2014), o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa (Corte costituzionale n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012; Cassazione 2017 n. 8433);

  2. la busta - così come il mero invio della raccomandata ad un indirizzo diverso da quello di residenza (indicato invece correttamente nelle cartelle esattoriali) - non equivale all'avviso di ricevimento della raccomandata, dalla quale deve risultare compiutamente l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario o dal pubblico ufficiale, vale a dire il tentativo di consegna, i motivi dell'omessa consegna e, indi, la compiuta giacenza.

Creazione della relata di notifica via PEC

Allegato:

Cass. civile Sez. V, Ordinanza n. 6513 del 16/03/2018

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