Cassazione civile Sez. V, Ordinanza n. 6513 del 16/03/2018

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Venerdi 6 Aprile 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla - Presidente -

Dott. DE MASI Oronzo - Consigliere -

Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -

Dott. BALSAMO Milena - rel. Consigliere -

Dott. FASANO Anna Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1936-2013 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA CIABATTINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA EUGENIO MARIO ROMANO, CRISTIANO ROMANO;

- ricorrente - contro

S.M.A.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 138/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 21/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Svolgimento del processo

che:

p.1.1 S.A.M. impugnava dinanzi alla C.T.P. di Milano le cartelle ed i ruoli nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) in quanto non notificategli.

La società Equitalia si costituiva, producendo latri documentazione attestante la notificazione delle cartelle, sulla scorta della quale la C.T.P. rigettava il ricorso.

Il contribuente interponeva gravame avverso la sentenza di primo grado, deducendo la nullità delle operazioni notificatorie effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con il deposito del plico presso la casa comunale per un solo giorno, non seguito dall'invio delle necessarie raccomandate.

La C.T.R. della Lombardia accoglieva il gravame, osservando che le raccomandate erano state spedite al contribuente presso un indirizzo diverso da quello indicato nelle cartelle esattoriali, indirizzo, quest'ultimo, corrispondente a quello di effettiva residenza del contribuente.

Avverso la sentenza n. 138/19/11 emessa il 24.10.2011, la concessionaria propone ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati nella memoria.

Il contribuente non si è costituito.

Motivi della decisione

che: ...

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