Nessuna riduzione dell'assegno di mantenimento se migliorano le condizioni dell'altro genitore

Nessuna riduzione dell'assegno di mantenimento se migliorano le condizioni dell'altro genitore
Giovedi 5 Aprile 2018

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3926 del 19/02/2018 si pronuncia in merito alla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore in caso di miglioramento delle condizioni economiche del genitore affidatario.

Il caso: La Corte d'Appello di Brescia riduceva in Euro 400,00 mensili l'assegno dovuto dal padre, P.A., avvocato civilista in Milano, a P.M. per il mantenimento del figlio minore, ritenendo che le migliorate condizioni della madre (prima disoccupata ed ora titolare di reddito da lavoro dipendente, circa Euro 20.000,00 lordi annui) giustificavano la riduzione dell'assegno a carico dell'altro genitore; riteneva inammissibile la domanda di P.M. di revisione della ripartizione delle spese straordinarie in quanto il richiamato protocollo AIAF, vigente presso il Tribunale di Bergamo, costituiva un atto non avente valore normativo ed era sconosciuto all'Ufficio.

P.M. ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondata l'impugnazione, rileva che:

- in applicazione del principio di cui a Cass. n. 18538 del 2013, la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun obbligato;

- pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore;

- inoltre, per la Corte la doglianza circa l'omessa pronuncia sulla richiesta di regolamentazione delle spese straordinarie è fondata: la circostanza che l'invocato protocollo AIAF, vigente presso il Tribunale di Bergamo per la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie, fosse un atto non normativo a lei ignoto, non esimeva la Corte dal valutare, secondo parametri confacenti, la domanda avanzata dalla madre di modificare (con la chiesta previsione della quota del 70% a carico del padre) la distribuzione delle spese straordinarie tra i genitori, ripartite in ragione della metà ciascuno.

Esito: accoglimento con rinvio

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 3926 del 19/02/2018

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