Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 3926 del 19/02/2018

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 3926 del 19/02/2018
Giovedi 5 Aprile 2018
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -

Dott. SAMBITO Maria G. C. - rel. Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10507-2017 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE BONFIGLIO, che la rappresenta unitamente all'avvocato NUNZIA COPPOLA LODI;

- ricorrente -

contro

PA.AL., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO BALZARETTI;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 254/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Svolgimento del processo

La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 16.2.2017: a) ha ridotto in Euro 400,00 mensili l'assegno dovuto dal padre, Pa.Al., avvocato civilista in Milano, a P.M. per il mantenimento del figlio minore Sa. (classe (OMISSIS)); b) ha ritenuto inammissibile la domanda di revisione della ripartizione delle spese straordinarie, in quanto il richiamato protocollo AIAF, vigente presso il Tribunale di Bergamo, costituiva un atto non avente valore normativo ed era sconosciuto all'Ufficio; c) ha ritenuto inammissibile la domanda volta alla condanna alla restituzione di somme già sborsate a titolo di spese straordinarie per il figlio, in quanto la madre disponeva al riguardo di un titolo esecutivo; d) ha rigettato la domanda di ripetizione avanzata dal Pa., ritenendola preclusa in considerazione del carattere alimentare delle prestazioni relative al mantenimento del figlio. P.M. ricorre sulla base di sei motivi, resistiti dal Pa. con controricorso, con cui deduce un motivo di ricorso incidentale condizionato. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.011 secondi