Notifica della sentenza alla parte: da quando decorre il termine breve per l'impugnazione

Notifica della sentenza alla parte: da quando decorre il termine breve per l'impugnazione

La sentenza notificata alla parte personalmente anziché al procuratore costituito non fa decorrere il termine breve di trenta giorni per l’impugnazione. E ciò nei confronti sia del notificante sia del destinatario.

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 13426, pubblicata il 16 maggio 2023.

Giovedi 1 Giugno 2023

IL CASO: La Corte di Appello dichiarava inammissibile il gravame proposto da una Asl avversa una sentenza del Tribunale con la quale l’amministrazione pubblica era stata condannata al risarcimento danni nei confronti di un cittadino.

Il gravame era stato ritenuto dai giudici della Corte territoriale tardivamente proposto in quanto la notifica era stata eseguita oltre il termine breve di trenta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza impugnata.

Pertanto, la ASL sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione deducendo con un unico motivo per la violazione e la falsa applicazione degli artt. 170, 325, 326 e 327 c.p.c. per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto valida, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, la notificazione della sentenza di primo grado effettuata presso la parte personalmente (ossia presso il direttore generale della ASL), e non già presso il procuratore costituito di quest’ultima.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale nell’accoglierlo con rinvio della causa alla Corte di Appello di provenienza in diversa composizione, ha richiamato il consolidato insegnamento della giurisprudenza degli stessi giudici di legittimità secondo il quale, la notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito non fa decorrere il termine breve per l’impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata o impugnata e, in quest'ultima ipotesi, anche ove si intenda contestare, in sede di gravame, la qualificazione della parte come costituita.

Come affermato dalle Sezioni Unite hanno evidenziato gli Ermellini, a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, dev’essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata;

Pertanto, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza (Sez. U, Sentenza n. 20866 del 30/09/2020).

Nel caso di specie, hanno concluso, sulla base di quanto riscontrabile dalla corrispondente relazione acquisita agli atti del giudizio, la notificazione della sentenza di primo grado risulta avvenuta nei confronti della parte personalmente, e non già del relativo procuratore costituito in giudizio;

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 13426 2023

Risorse correlate:

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.035 secondi