Con l’ordinanza 1468, pubblicata il 18 gennaio 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla decorrenza del termine breve per impugnare una sentenza notificata a mezzo pec in un giorno festivo, chiarendo che nel computo si deve tener conto anche di tale giorno quale termine iniziale.
Venerdi 27 Gennaio 2023 |
IL CASO: Nella vicenda esaminata, due coniugi proponevano, ai sensi dell’art. 615 c.p.c, opposizione avverso un atto di precetto e al successivo pignoramento mobiliare eseguito nei loro confronti da una società sulla scorta di alcuni vaglia cambiari che erano stati emessi dagli opponenti a garanzia dell’adempimento di obbligazioni dagli stessi assunte.
L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale. La sentenza di primo grado veniva notificata a mezzo pec al difensore degli opponenti il 25 aprile (giorno festivo).
Nel successivo giudizio di appello, a seguito dell’eccezione di tardività del gravame formulata dalla creditrice originaria, la Corte territoriale lo dichiarava inammissibile per violazione del termine di cui all’articolo 325 c.p.c.
Secondo i giudici di secondo grado, l’appello era da considerarsi tardivo in quanto notificato in data 28 maggio e, quindi, oltre il termine breve di trenta giorni previsto dall’art. 325 cpc, che era scaduto il 25 maggio.
L’appellante, ritenendo che il giorno della notifica della sentenza di primo grado era un giorno festivo (anniversario della liberazione), il termine scadeva, quindi, il 26 maggio, che cadendo di sabato, era prorogato, ai sensi dell’art. 155, comma 5 cod. proc. civ., al primo giorno non festivo successivo, ovvero al lunedì 28 maggio, data in cui era stato notificato l’appello.
LA DECISIONE: La Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso da uno degli originari opponenti, lo ha rigettato, richiamando l’indirizzo di legittimità secondo il quale “l’art. 155, terzo comma, cod. proc. civ., sancisce il principio generale della normale indifferenza della natura festiva dei giorni cadenti nell’intervallo temporale di durata dei termini (ordinatori o perentori) fissati per l’espletamento di (ogni) attività processuale da svolgersi fuori udienza. Di tale regola costituiscono eccezione i successivi quarto e quinto comma del medesimo art. 155, che stabiliscono la proroga ope legis al primo giorno seguente non festivo del termine che scada, rispettivamente in giorno festivo o nella giornata di sabato: previsioni giustificate dall’esigenza di “consentire al titolare del diritto o della facoltà un estremo atto di esercizio che non sarebbe possibile se l’ultimo giorno cadesse in giorno festivo” (Cass.29/09/2017, n. 22878; Cass. 06/11/1982, n. 5864).
Ratio in tutta evidenza insussistente, hanno concluso i giudici di legittimità, tutte le volte in cui il giorno festivo si collochi all’inizio o nel corso del periodo di tempo, valutato secondo il calendario comune, accordato per il compimento di un atto processuale. Ciò spiega la diversità di disciplina e la necessaria considerazione del dies festivo di notifica di un provvedimento quale exordium del termine per l’impugnazione, espunto in ogni caso il giorno iniziale di esso (art. 155, primo comma, cod. proc. Civ)
Cassazione civile ordinanza n.1468 2023