Sentenza notificata ad un solo codifensore e decorso del termine breve per l'impugnazione

Sentenza notificata ad un solo codifensore e decorso del termine breve per l'impugnazione

Con l’ordinanza n. 26076/2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità o meno, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, della notifica della sentenza a mezzo pec ad uno solo dei codifensori della controparte, nel caso, abbastanza frequente, in cui quest’ultima è rappresentata nel giudizio da due o più difensori.

Giovedi 16 Aprile 2020

IL CASO: La vicenda trae origine dalla sentenza con la quale la Corte d’Appello aveva dichiarato improponibile per tardività il gravame interposto dai convenuti avverso la sentenza emessa dal Tribunale di accoglimento della domanda attorea relativa alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., degli atti con i quali uno dei convenuti aveva disposto la vendita di alcuni diritti immobiliari propri in favore degli altri.

La sentenza di primo grado era stata notificata a mezzo pec all’indirizzo di uno dei tre difensori costituiti della controparte e l’appello era stato proposto nel termine “lungo” (sei mesi) dalla suddetta notifica.

La Corte d’Appello ha considerato tardivo il gravame in quanto notificato oltre il termine di legge previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e cioè oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza.

Pertanto, la vertenza veniva sottoposta all’esame della Cassazione sul ricorso promosso dai convenuti originari i quali deducevano l’erroneità della decisione impugnata per violazione della legge n. 53 del 1994, dell’art. 170 c.p.c. e dell’ art. 3-bis, comma 4, della suddetta legge, per aver la corte territoriale erroneamente omesso di considerare che la sentenza di primo grado era stata notificata agli odierni ricorrenti al solo indirizzo di posta elettronica certificata di uno solo dei difensori costituiti e, di conseguenza, l’appello era da considerarsi pienamente tempestivo, stante la nullità della notifica della sentenza.

LA DECISIONE: La Cassazione, dopo aver ricordato che ai sensi dell'art. 175 c.p.c. dopo la costituzione in giudizio, tutte "le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito”, ha ritenuto il motivo del ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato, ribadendo il consolidato insegnamento della stessa giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in caso di mandato ad litem conferito a più difensori (che si presume disgiunto in difetto di prova contraria) non è nulla la comunicazione o la notificazione ad uno soltanto di essi del provvedimento del giudice, essendo essa sufficiente per il raggiungimento dello scopo (Sez. U, Sentenza n. 12924 del 09/06/2014).

Secondo gli Ermellini, nel caso di specie, poiché l’avvocato destinatario della notifica della sentenza di primo grado risultava costituito per tutte le parti, sia pur con mandato disgiunto con altri difensori, la notifica della sentenza ad esso a mezzo pec era perfettamente valida ed efficace e, quindi, idonea a far decorrere il termine breve dei trenta giorni per l’impugnazione.

Pertanto, correttamente, secondo la Cassazione, la Corte territoriale ha dichiarato la tardività dell’appello avverso la sentenza di primo grado per essere stato notificato oltre il termine dei trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado ad uno dei difensori degli appellanti.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.26076/2019

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