Nel giudizio di appello relativo a controversie di lavoro a chi va notificato il decreto di fissazione dell’udienza ai fini della sua ritualità, nel caso in cui l’appellante è difeso da due difensori, congiuntamente e disgiuntamente? All’indirizzo PEC di uno dei due, all’indirizzo PEC di entrambi o all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel ricorso?
A questa domanda ha fornito la risposta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2942/2019, pubblicata il 31 gennaio scorso, affermando che il decreto di fissazione dell’udienza va comunicato all’avvocato che nell’atto di appello ha dichiarato che tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente inviate al suo indirizzo di posta elettronica certificata ed è, pertanto, irrituale la comunicazione della Cancelleria inviata all’indirizzo PEC dell’altro codifensore.
IL CASO: La Corte di Appello dichiarava improcedibile il gravame promosso da un lavoratore avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti della datrice di lavoro per il riconoscimento dell’indennità chilometrica. Il gravame veniva dichiarato improcedibile in quanto il lavoratore appellante non aveva provveduto a notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza alla società appellata. Il decreto di fissazione dell’udienza era stato comunicato dalla Cancelleria all’appellante all’indirizzo PEC di uno dei due codifensori, mentre nell’atto di appello era stato indicato quale indirizzo di posta elettronica certificata dove, esclusivamente, effettuare le comunicazioni relative al giudizio quello dell’altro codifensore.
La parte appellante chiedeva alla Corte di Appello la concessione di un nuovo termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. La richiesta veniva rigettata. Pertanto, avverso la sentenza della Corte di Appello, il lavoratore interponeva ricorso per Cassazione, deducendo, fra l’altro, la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 453, 136, comma 1, 156, comma 2 e 45 disp att c.p.c.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con la decisione in commento, poichè nell’atto di appello era stato richiesto che tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle del decreto di fissazione dell’udienza, dovevano essere esclusivamente inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’altro difensore, ha accolto il ricorso con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello in quanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto concedere all’appellante un nuovo termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza all’appellata, essendo la comunicazione della Cancelleria eseguita ad un indirizzo di posta elettronica certificata di altro avvocato, sia pur codifensore dell’appellante e, quindi presso un indirizzo diverso da quello legittimamente indicato nell’atto.
Gli Ermellini hanno evidenziato che, stante l’espressa indicazione da parte dell’appellante dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia presso cui ricevere le comunicazioni di Cancelleria, nel caso di specie non trova applicazione il principio secondo il quale la notifica del decreto di fissazione dell’udienza (o adunanza camerale) è validamente effettuata all’indirizzo PEC del difensore di fiducia, quale risultante dal Reginde, indipendentemente dalla sua indicazione in atti.
La circostanza che l’avvocato che ha ricevuto la comunicazione risulti codifensore, anche disgiuntamente all’altro legale, hanno continuato i giudici della Cassazione, non può elidere il principio di valenza costituzionale inerente il diritto di difesa, del rispetto della scelta legittimamente effettuata ex art. 366 e 136 c.p.c., come già affermato dalla stessa Corte in altri arresti, circa la prevalenza, anche nell’ambito di notificazioni a mezzo PEC, della esplicita scelta volontaria della parte.
Cassazione civile Sez. lavoro Ordinanza n. 2942 del 31/01/2019