Cassazione civile Sez. lavoro Ordinanza n. 2942 del 31/01/2019

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Mercoledi 6 Febbraio 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe - Presidente -

Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere -

Dott. LORITO Matilde - Consigliere -

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere -

Dott. LEO Giuseppina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24602-2014 proposto da:

G.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ROMANO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L., già METROCAMPANIA NORDEST S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINCIANA 25, presso lo studio dell'avvocato GIOVAN BATTISTA SANTANGELO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAN LUCA LEMMO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3225/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/05/2014 R.G.N. 2094/2012.

Svolgimento del processo

Che G.A. impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento il 14.11.11 con cui venne respinta la sua domanda diretta ad ottenere dalla datrice di lavoro Metrocampania Nordest s.r.l. (ora Ente Autonomo Volturno s.r.l.) la corresponsione dell'indennità chilometrica a far data dal novembre 2008 nella misura di Euro 13.702,59. Che con sentenza depositata il 7.5.14, la Corte d'appello di Napoli dichiarava improcedibile il gravame per non avere l'appellante notificato il ricorso ex art. 434 c.p.c. ed il conseguente decreto ex art. 435 c.p.c. alla controparte.

Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il G., affidato a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.-Che con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 435 disp. att. c.p.c., art. 136 disp. att. c.p.c., comma 1, art. 156 disp. att. c.p.c., comma 2 e art. 45 disp. att. c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata ritenne, erroneamente, ritualmente comunicato all'appellante il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ex art. 435 c.p.c. presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Giovanni Romano, laddove nell'atto di gravame era stato specificato di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente presso l'indirizzo p.e.c. dell'avv. Paola Genito, che pur difendeva il lavoratore appellante sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Giovanni Romano. ...

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