Se il debitore estingue il debito indicato nel decreto ingiuntivo, comprese le spese legali, il creditore può notificare successivamente, sulla base del medesimo decreto, il precetto al debitore per le sole spese successive alla emissione del decreto stesso?
Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2242 del 28/01/2019
Il caso: In forza di sentenza del giudice del lavoro, l'I.N.P.S. corrispondeva all'avvocato V.S. l'importo di Euro 1.310,00, a saldo dei compensi distratti in favore della stessa.
La V., dopo aver determinato le proprie spettanze nella minor somma di Euro 1.274,13, aggiungeva alle stesse i compensi autoliquidati per un atto di precetto redatto solo successivamente al pagamento, da parte dell'I.N.P.S., del già menzionato importo di Euro 1.310,00 ; intimava, quindi, il pagamento della differenza e per tale importo procedeva a pignoramento presso terzi ai danni dell'Istituto previdenziale.
L'I.N.P.S. proponeva opposizione all'esecuzione, deducendo di aver estinto integralmente il debito in data anteriore alla redazione dell'atto di precetto e che, pertanto, le spese di quest'ultimo atto non erano dovute.
Con ordinanza il giudice dell'esecuzione dichiarava improcedibile l'azione esecutiva e ne dichiarava l'estinzione, ritenendo non dovute le somme autoliquidate dalla V. nell'atto di precetto.
Contro tale decisione la creditrice proponeva opposizione agli atti esecutivi e il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, quantificava come ancora dovuto dall'I.N.P.S. l'importo di Euro 1.331,16 e condannava l'Ente al pagamento di dell'ulteriore somma di Euro 3.800,00 per onorari e di Euro 231,87 per spese vive, oltre accessori.
L'INPS ricorre in Cassazione, deducendo violazione dell'art. 480 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che, dopo il pagamento da parte dell'I.N.P.S. delle spese legali liquidate nel verbale di conciliazione, l'avvocato distrattario della parte vittoriosa potesse intimare, con l'atto di precetto, il pagamento di ulteriori diritti ed onorari relativi ad attività poste in essere successivamente all'emissione del titolo esecutivo e non liquidate nel medesimo.
La Suprema Corte accoglie il ricorso, ricordando che in materia vige il principio per cui “allorchè il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel decreto ingiuntivo, comprensiva degli interessi e delle spese processuali liquidate nel provvedimento monitorio, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso decreto, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo la sua emissione e necessarie per la notificazione, dovendo, per tali spese, esperire semmai l'azione di cognizione ordinaria”.
Nel caso in esame, l'INPS ha pagato in data 12 febbraio 2010 mentre il titolo esecutivo è stato notificato in data 14 giugno 2013: di conseguenza, conclude la Corte, non possono essere legittimamente richieste le spese relative all'atto di precetto redatto quando il debito per sorte capitale era stato oramai già integralmente saldato.
Cassazione civile ordinanza n.2242/2019