Valida la notifica dell'appello ad uno solo dei codifensori

Valida la notifica dell'appello ad uno solo dei codifensori
Lunedi 5 Marzo 2018

Nel nostro ordinamento giuridico non si rinvengono norme che limitano il numero dei difensori che ogni parte può nominare per essere rappresentata in un giudizio.

E’ quindi frequente che nei giudizi una parte affidi la rappresentanza processuale a due avvocati con domicilio in due studi distinti. In questi casi, una delle questioni affrontate dalla giurisprudenza riguarda le modalità di notifica dell’atto di appello.E’ valida la notifica ad uno solo dei due difensori o è necessario procedere alla notifica ad entrambi?

La questione è stata nuovamente affrontata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20626/2017, pubblicata il 31 agosto 2017. Gli Ermellini con la suddetta ordinanza hanno considerato valida la notifica del gravame ad uno solo dei difensori nominati, in quanto secondo i Giudici di legittimità è onere del difensore ricevente l’atto informare il codifensore.

IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici della Suprema Corte di Cassazione, nasce da un giudizio svoltosi innanzi al Tribunale dove gli attori erano stati rappresentati da due legali con domicilio in due studi distinti. La domanda degli attori veniva accolta. Avverso la sentenza di primo grado la convenuta proponeva appello. La notifica del gravame veniva eseguita dal convenuto originario presso uno solo dei due legali nominati dagli attori nel giudizio di primo grado. Nella contumacia di questi ultimi, la Corte territoriale accoglieva l’appello con conseguente dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado. Pertanto, gli originari attori proponevano ricorso per Cassazione deducendo fra l’altro, la “violazione o falsa applicazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 32 e degli artt. 330 e 170 c.p.c. nonchè dell'art. 24 Cost. e art. 111 Cost., commi 1 e 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 ovvero nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4", deducendo l'erroneità o la nullità della sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di rilevare il vizio della notificazione dell'atto di appello, atteso che lo stesso non era stato ritualmente notificato ad uno dei due difensori degli odierni ricorrenti, ma solo all'altro difensore, pur avendo i due procuratori alle liti studi distinti.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, gli Ermellini hanno ritenuto il motivo infondato e nel rigettare il ricorso hanno osservato che:

  1. La stessa Corte di Cassazione aveva risolto in modo vario la questione relativa alle conseguenze dell'omessa notificazione di un atto di impugnazione a uno dei due difensori di una parte. Infatti, in un caso ha ritenuto che il difensore con studio legale fuori dal distretto deve presumersi domiciliato presso l'altro difensore con studio nel distretto, stante la comunanza della difesa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4246 del 08/05/1987), mentre in un’altro caso ha ritenuto che la notificazione va effettuata solo nei confronti del difensore intra districtum (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12405 del 10/10/2001).

  2. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 12924 del 9 giugno 2014, hanno composto le oscillazioni interpretative affermando che "la nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori".

  3. In applicazione di tali principi ai fini della corretta instaurazione del giudizio di appello nei confronti di una parte costituita con più difensori, è sufficiente la rituale notificazione a uno solo di essi, che avrà poi l'onere di comunicare l'evento anche all'altro al fine di valutare la migliore strategia difensiva per la parte rappresentata.

Allegato:

Cassazione civile Sez. I Ordinanza n. 20626 del 31/08/2017

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