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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
Dott. FRAULINI Paolo - est. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2133/2014 R.G. proposto da:
P.L., e D.B.F., rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Russo, con domicilio eletto in Roma, via Nomentana n. 295, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pentella, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Belvederi e Domenico Pavoni, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via A Riboty n. 28, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1709/2013 depositata il 23 settembre 2013;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2017 dal Consigliere Paolo Fraulini.
1. La Corte di appello di Bologna ha condannato P.L. e D.B.F. a restituire alla CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. l'importo di Euro 148.379,09, oltre interessi, dichiarando la nullità della sentenza con cui il Tribunale di Ferrara aveva accolto la domanda risarcitoria formulata dagli odierni ricorrenti contro la banca.
2. Il giudice di appello ha affermato che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio gli attori P.L. e D.B.F., dopo aver lamentato il mancato adempimento da parte della CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. agli obblighi informativi inerenti un investimento in titoli mobiliari, avevano chiesto dichiarasi la nullità dei contratti, ai sensi dell'art. 1418 c.c., e in via subordinata il loro annullamento per errore essenziale o per dolo e comunque la loro risoluzione per grave inadempimento dell'intermediario, con richiesta in entrambi i casi di restituzione del capitale investito e, in ulteriore subordine, il loro annullamento per vizio del consenso, stante l'evidente truffa contrattuale subita, con connesso risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Ha quindi ritenuto che il giudice di primo grado, una volta escluso il risarcimento del danno da truffa contrattuale, non avrebbe potuto in assenza di domanda - condannare la banca intermediaria al risarcimento del danno, ma si sarebbe dovuto limitare a valutare la sussistenza dell'inadempimento ai fini dell'accoglimento della sola domanda di risoluzione delle due operazioni di investimento. Ha infine rilevato che la contumacia in appello degli odierni ricorrenti e la connessa mancata difesa precludevano l'esame delle altre domande di nullità, di annullamento e di risoluzione dei due ordini formulate in primo grado. ...
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