In data 9 aprile 2020 è stato sottoscritto un protocollo di intesa fra la Corte di Cassazione, la Procura Generale presso la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense per la trattazione delle adunanze civili e udienze penali camerali durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Mercoledi 15 Aprile 2020 |
Il protocollo, che avrà efficacia fino al 30 giugno, prevede “l'adozione di nuovi moduli processuali che consentano di rispettare le prescrizioni sulle distanze tra persone e sui divieti di spostamento da un comune all'altro del territorio italiano; a tal fine è ritenuto requisito indefettibile la disponibilità su supporto informatico trasmissibile in via telematica, per i componenti del collegio giudicante e per il pubblico ministero, degli atti processuali, già prodotti dalle parti in originale cartaceo”.
Il protocollo disciplina (in sintesi):
1) Il contenuto del provvedimento di fissazione dell'udienza: con la comunicazione contenente l’avviso di fissazione dell’adunanza o udienza camerale, la Cancelleria della Corte di Cassazione inviterà i difensori a trasmettere, ove nella loro disponibilità e secondo le forme di cui agli articoli seguenti del presente protocollo, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, copia informatica - in formato pdf - degli atti processuali del giudizio di cassazione, sia civili che penali, già in precedenza depositati nelle forme ordinarie previste dalla legge;
2) Modalità di invio degli atti dei difensori: il difensore provvederà a trasmettere gli atti richiesti, dei quali abbia la disponibilità, mediante invio dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal RE.G.IND.E., congiuntamente
a) agli indirizzi di posta elettronica certificata delle cancellerie della Corte di cassazione e delle segreterie della Procura Generale, che saranno previamente comunicati al Consiglio Nazionale Forense ed adeguatamente pubblicizzati sui rispettivi siti internet dei soggetti che sottoscrivono il presente protocollo,
b) all’indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori delle altre parti processuali risultante dai pubblici registri di cui all’art. 16.ter del d.l. n. 179 del 2012 e successive modificazioni.
3) Mancato o ritardato invio degli atti: la trasmissione degli atti indicati nell’art. 1 dovrà avvenire entro e non oltre il settimo giorno successivo alla ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza o adunanza camerale; nel caso in cui non pervengano nel detto termine in cancelleria le copie informatiche di tutti gli atti rilevanti, la trattazione della causa, già fissata, potrà essere rinviata a nuovo ruolo.
4) Modalita’ di invio degli atti della procura generale: la Procura Generale provvederà a trasmettere agli indirizzi di posta elettronica certificata delle cancellerie della Corte di cassazione ed agli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori copia informatica degli atti processuali del giudizio di cassazione, sia civili che penali, già in precedenza depositati nelle forme ordinarie previste dalla legge.
5) Svolgimento della Camera di Consiglio: la Camera di Consiglio sarà svolta secondo le modalità indicate nei decreti del Primo Presidente richiamati nelle premesse; per quanto attiene il deposito delle note, sarà onere delle cancellerie provvedere all'inserimento nei fascicoli cartacei, ai fini della loro completezza.