L'art. 20, comma 1, della L. n. 247/2012 – in virtù del quale sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica gli avvocati eletti Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti - è volto al rafforzamento, attraverso l'obbligatoria imposizione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, dell'autonomia, dell'indipendenza, della terzietà e della lealtà dell'avvocato iscritto all'albo.
Giovedi 22 Aprile 2021 |
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 9545, depositata il 12 aprile 2021, hanno ribadito, in linea con quanto statuito dall'art. 36 della L. n. 247/2012 (1), la legittimità della funzione giurisdizionale del Consiglio Nazionale Forense, come giudice speciale (2) in materia di provvedimenti disciplinari, tenuta degli albi, contenzioso elettorale.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, con apposita delibera, aveva disposto la cancellazione dal relativo albo, per incompatibilità, di un avvocato iscritto, in quanto pubblico dipendente in regime di part-time. La delibera veniva confermata dal Cnf nel 2009 ed il ricorso avverso la sentenza presentata dall'avvocato, rigettato dalle stesse Sezioni Unite, con sentenza n. 777 del 2014. Successivamente il COA accoglieva la domanda dell'avvocato di sospensione volontaria dall'esercizio dell'attività forense, formulata sul presupposto che la citata sentenza delle SS.UU., facesse riferimento solamente all'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e la qualità di pubblico dipendente part-time. Con delibera del 2015, il COA comunicava al ricorrente il preavviso di cancellazione dall'albo “per mancanza del requisito prescritto dal comma 1 dell'art. 17 della legge professionale” e, con successivo provvedimento, ne ordinava la cancellazione dall'albo. Il ricorso avverso il provvedimento, veniva rigettato dal Cnf con sentenza n. 195, depositata il 19 dicembre 2019. Il ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in materia giurisdizionale del Cnf, per contrasto con l'art. 111 della Costituzione, sotto i profili dell'indipendenza, terzietà e di imparzialità del giudice, e con l'art. 24 Cost.
Il Consiglio, nella decisione, disattendeva l'eccezione, sollevata dal ricorrente, di illegittimità costituzionale delle disposizioni in materia giurisdizionale del Cnf, richiamando le sentenze nn 12066 e 777 del 2014 nelle quali la Corte statuiva che anche in assenza della costituzione di apposita sezione disciplinare all'interno del Cnf, quest'ultimo mantiene i suoi poteri di natura giurisdizionale, la sua imparzialità e la sua autonomia quale organo giudicante, grazie alla composizione collegiale ed alla natura elettiva dei componenti. Avverso la sentenza, l'avvocato proponeva ricorso per Cassazione denunciando, con il primo motivo, la falsa o errata applicazione dell'art. 18 L. n. 247/2012, al caso di iscrizione all'albo senza esercizio della professione forense per sospensione temporanea volontaria (ex art. 20, comma 2, l 247/2012); con il secondo motivo, la violazione di legge, per contrasto con l'art. 3 Cost., per mancata applicazione, in via di interpretazione analogica, dell'art. 20, comma 1, della l. n. 247/2012, ai dipendenti pubblici part-time attualmente iscritti nell'albo degli avvocati.
La Corte ha rigettato entrambe i motivi ribadendo che la professione di avvocato è incompatibile “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”. In particolare, ha ritenuto manifestamente infondate le argomentazioni del ricorrente circa il contrasto dell'art. 20 comma 2, con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., basando la propria difesa sulla diversità di trattamento tra l'avvocato che, chiamato a svolgere una delle funzioni di cui al primo comma dell'art. 20, è sospeso di diritto dall'esercizio della professione durante il periodo della carica e l'avvocato che, come nel caso del ricorrente, non copra alcuna carica istituzionale ma scelga, volontariamente, di sospendere l'esercizio dell'attività. “La disposizione contenuta nel comma 1 del citato art. 20, mira, infatti, a rafforzare, attraverso obbligatoria imposizione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, l'autonomia, l'indipendenza, la terzietà e la lealtà dell'Avvocato iscritto all'Albo nell'assolvimento delle funzioni correlate ai ruoli propri delle figure istituzionali indicate. Essa regola, quindi, fattispecie del tutto incompatibili con quella disciplinata nel c. 2, relativa all'Avvocato che, avendo i requisiti per l'iscrizione all'Albo, decida volontariamente di sospendere l'esercizio della sua attività professionale”.
Le SS.UU., ritengono infondate anche le argomentazioni sollevate dal ricorrente in relazione alla composizione del Cnf, in particolare con riguardo alla funzione giurisdizionale svolta, sostenendo la necessità di una integrazione dell'organo anche con membri non facenti parte dell'avvocatura.
Nel ribadire che il Cnf quando pronuncia in materia disciplinare è giudice speciale (3), la Cassazione ha ricordato che la questione di costituzionalità delle norme sul procedimento disciplinare innanzi al Cnf, è stata ritenuta non fondata dalla Consulta, non potendo ricadere sulla legittimità costituzionale della normativa, l'assunto che allo stesso organo dell'avvocatura, competano anche funzioni amministrative. Infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 284 del 1986, aveva evidenziato che: “non è la mera coesistenza delle due funzioni a menomare l'indipendenza del giudice, bensì il fatto che le funzioni amministrative siano affidate all'organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente sottordinata, essendo in tale ipotesi immanente il rischio che il potere dell'organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali”.
Infine, riguardo le sentenze della Corte Ue, richiamate dal ricorrente al fine di sostenere l'illegittimità dei criteri di composizione del Cnf, le SS. UU., evidenziano che l'ipotesi contemplata dalla prima decisioni ( C-506/04), riguarda la composizione del Cnf nel caso in cui sia chiamato a decidere su impugnazioni concernenti il diniego di iscrizione da parte di avvocati di nazionalità non italiana., mentre la seconda decisione, (C-308/07), richiama il diritto ad un equo processo, il quale richiede l'accesso da parte di chiunque, ad un giudice terzo ed imparziale, questione non finalizzata alla contestazione dei criteri di composizione del Cnf.
Le Sezioni Unite hanno, dunque, rigettato il ricorso.
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Note
1.Recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”.
2.Istituito dal d.lgs.lgt 23 novembre 1944, n. 382.
3.SS. UU., sentenza n. 22714/2019 “Le decisioni assunte dal Consiglio nazionale forense sono rese da un organo giurisdizionale, in base a norme che, quanto alla nomina dei componenti del medesimo CNF ed al procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all’indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi”.