La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 4725/2025, affronta la questione della tempestività dell'atto di appello allorchè, ai fini della dimostrazione del rispetto del termine breve di impugnazione di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, l'appellante abbia effettuato il deposito telematico della ricevuta analogica della relata di notifica in formato.pdf. in luogo dei files di avvenuta consegna e di accettazione nel loro originario formato digitale.
Martedi 25 Marzo 2025 |
Il caso: Il Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere accoglieva la domanda risarcitoria proposta dall’attore Caio e da altri, nei confronti dei convenuti Ufficio Centrale Italiano di Assistenza Assicurativa Automobilisti in Circolazione Internazionale (d’ora innanzi anche “UCI”) e Sempronio, in relazione ai danni subìti a causa dell’incidente stradale provocato da quest’ultimo.
L'UCI proponeva appello avanti al tribunale, che lo dichiarava inammissibile in quanto:
a) la società appellante aveva notificato l’atto d’appello alle controparti in data 25 gennaio 2019, allegando che la sentenza di primo grado, depositata il 21 dicembre 2018, le era stata notificata il 27 dicembre 2018;
b) ai fini della dimostrazione del rispetto del termine breve di trenta giorni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., l’allegazione circa la ricevuta notificazione della sentenza gravata avrebbe onerato l’impugnante di produrne una copia autentica con la relazione di notificazione, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. (norma dettata per il giudizio di cassazione, ma applicabile anche al giudizio d’appello), pena l’improcedibilità del gravame;
c) nella fattispecie, il detto onere non poteva reputarsi assolto, in quanto l’appellante si era limitato a depositare, unitamente a copia della sentenza, la «ricevuta cartacea della notifica telematica della stessa», ovverosia «documenti cartacei riproduttivi delle ricevute di accettazione e/o di avvenuta consegna», consistenti nella «riproduzione grafica di files p.d.f.»,, anziché «questi files nel loro originario formato digitale», ovverosia i file cert.eml e dati cert.xml contenuti nella c.d. busta di trasporto e i loro corrispondenti allegati alla ricevuta di avvenuta consegna;
d) pertanto, non era riscontrabile ex actis la data di notificazione della sentenza impugnata, con conseguente impossibilità di accertare se l’impugnazione fosse stata tempestivamente proposta nel termine di trenta giorni da quella data.
L'UCI ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondate le censure, osserva quanto segue:
1) la disposizione dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., dettata per il ricorso per cassazione, trova fondamento nella peculiarità funzionale e nella struttura formale del procedimento di legittimità, sicché essa, quale disposizione particolare, non può essere estesa analogicamente al giudizio d’appello;
2) contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la prova della circostanza di fatto relativa all’avvenuta ricezione della notificazione della sentenza in una data risalente a non più di trenta giorni prima rispetto a quella in cui egli ha notificato l’atto di impugnazione non esige necessariamente il deposito telematico dei files di avvenuta consegna e di accettazione in formato digitale e può essere adeguatamente fornita anche mediante il semplice deposito telematico della ricevuta analogica della relata di notifica in formato .pdf;
3) ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la prova dell’avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato .pdf, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato .eml o .msg (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all’art. 325 cod. proc. civ. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all’originale dal difensore;
4) nel caso in esame, l’atto d’appello era stato notificato il 25 gennaio 2019 (nel pieno rispetto del termine di trenta giorni di cui all’art. 325 cod. proc. civ.), per cui il Tribunale avrebbe dovuto trarne la necessaria implicazione circa la tempestività dell’impugnazione ed esaminare nel merito il gravame.