Con l’ordinanza 3580/2025, pubblicata il 12 febbraio 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla costituzione telematica in giudizio dell’appellante mediante il solo deposito cartaceo dell’atto di appello notificato a mezzo pec, senza il deposito degli originali o dei duplicati telematici.
Venerdi 21 Febbraio 2025 |
IL CASO: La vicenda esaminata dai giudici di legittimità origina dall’azione promossa dagli eredi di un’automobilista, deceduto in un incidente stradale, i quali convenivano innanzi al Tribunale il Comune del luogo dove si era verificato il sinistro, la compagnia di assicurazione e il ristorante situato vicino al luogo del sinistro, chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni subiti.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale dava torto agli attori, rigettando la domanda dagli stessi proposta.
Il successivo appello promosso da questi ultimi, avverso la decisione del Tribunale, veniva dichiarato improcedibile dai giudici della Corte territoriale adita, sul presupposto che l'atto introduttivo era stato notificato a mezzo di posta elettronica certificata e gli appellanti si erano costituiti in giudizio mediante il deposito della copia analogica dell’atto di citazione in appello sottoscritto digitalmente, la relata di notifica ed i rapporti generati dal sistema di accettazione e di avvenuta consegna a tutti gli appellati.
Pertanto, gli originari attori, rimasti soccombenti in entrambi i gradi di giudizio, investivano delle questione la Corte di Cassazione.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dai giudici di legittimità i quali, nell’accoglierlo con rinvio della causa alla Corte di Appello di provenienza, hanno richiamato i principi di diritto secondo i quali:
- in caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito;
- la tempestiva costituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto.
Nel caso esaminato, hanno concluso gli Ermellini, la declaratoria di improcedibilità dell'appello da parte dei giudici di secondo grado, dopo che gli stessi non avevano rilevato alcunché alla prima udienza e dopo aver rimesso la causa sul ruolo ai sensi del secondo comma dell'art. 101 c.p.c, senza consentire agli appellanti la possibilità di essere rimessi in termini al fine di poter produrre i documenti nativi digitali dell'atto di appello notificato a mezzo pec, è eccedente rispetto al fine di garantire la certezza del diritto e la retta amministrazione della giustizia.
Essa si traduce nella ingiustificata creazione di una barriera che ha impedito alle parti di ottenere una determinazione nel merito della loro causa.