Con la sentenza n. 7530/18/18, pubblicata il 30 ottobre 2018, la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio ha ritenuto l’ammissibilità dell’appello notificato a mezzo PEC, nonostante il primo grado del giudizio fosse stato celebrato con modalità "cartacea” e, in tema di rateazione delle detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia, ha statuito che, in caso di controllo formale ex art. 36 ter, DPR n. 600/1973, il dies a quo per calcolare il tempo concesso all'Amministrazione per procedere nei confronti del contribuente è costituito dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d’imposta in cui le spese di ristrutturazione sono state effettuate.
L'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/1973, sul modello 730/2012 - anno 2011, richiedeva al contribuente l'esibizione della documentazione relativa a spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel 2006, ma, inerenti ad una detrazione pro-quota annuale operata per l’anno 2011.
In esito a ciò l’Agenzia emetteva un avviso di rettifica avverso il quale il contribuente presentava istanza di autotutela, lamentando che l'Ufficio era decaduto dal potere di controllo, ai sensi dell’art. 43 DPR 600/1973, relativamente alle spese sostenute nel 2006, ormai non più accertabili, ma, l’Amministrazione finanziaria respingeva l’istanza ed emetteva una cartella di pagamento; essa era impugnata dal contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina che, con sentenza 1856/2016, accoglieva il ricorso, rilevando che "il disconoscimento del diritto del contribuente alla detrazione è avvenuto oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui le spese si sono concretamente sostenute (in base all'art 43, D.P.R. n. 600/1973, riferibile ai controlli sostanziali e ai successivi avvisi di accertamento, ed all'art. 25,1, lett b), d.P.R. 602/1973, riferibile ai controlli formali ex art. 36 ter, d.P.R. n. 600/1973 ed alle relative cartelle di pagamento, il termine ultimo di contestazione coincideva con il 31.12.2011, essendo le spese riconducibili al 2006 e la relativa dichiarazione del 2007)"…[e] … “la rateazione della detrazione dell'unico onere complessivo non legittima una corrispondente estensione temporale del potere di controllo dell'Agenzia, che altrimenti darebbe luogo ad un'illegittima disparità di trattamento tra coloro che hanno ripartito gli oneri in 3, 5 o 10 anni, conducendo, di fatto, all'indebita proliferazione di termini decadenziali che - in particolare per quelli ex art 25,1, lett h) d.P.R. 602/1973- sono stati ritenuti necessari ed introdotti a seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale (Corte Cost, sent n. 280/2005), fondata su esigenze di certezza che non possono essere vanificate dall'interpretazione proposta dalla resistente".
La sentenza di primo grado veniva impugnata dall’Agenzia ed il contribuente si costituiva in giudizio eccependo, innanzitutto, l’inammissibilità dell’appello perché l'atto era stato notificato a mezzo PEC, nonostante il primo grado del giudizio fosse stato celebrato con modalità "cartacea”, in secondo luogo, contestava la fondatezza dell'appello.
La CTR ha respinto la prima eccezione, statuendo che << il vincolo della prosecuzione del giudizio in appello con le stesse modalità seguite in primo grado riguarda solo il caso in cui "la parte abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche" e non il caso inverso, in cui la parte abbia utilizzato in primo grado le modalità cartacee >>. I
l giudice di secondo grado, poi, ha respinto nel merito l’appello dell’Agenzia, statuendo che << il dies a quo per calcolare il tempo concesso all'Amministrazione per procedere nei confronti del contribuente è costituito dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Anche con riferimento al tema delle detrazioni la soluzione non può che essere la stessa. Il diritto alla detrazione viene esercitato nella prima dichiarazione dei redditi relativa all'anno d’imposta in cui le spese di ristrutturazione sono state effettuate. La circostanza che - per scelta del legislatore - l’importo che può essere detratto viene ripartito in più annualità non rileva ai fini della sussistenza del diritto, ma solo delle sue modalità di esercizio. Il contribuente, infatti, nelle successive annualità si limita a riportare la singola rata di detrazione, ma non dichiara una nuova spesa. Al contrario, è l'Amministrazione finanziaria che fruisce di una modalità di adempimento che consente la rateizzazione del debito. Ne consegue che le vicende concernenti la verifica dei requisiti per ottenere la detrazione sono regolate dalle norme sopra richiamate, le quali assoggettano i poteri di controllo ad un termine decadenziale >>.