Previdenza e atp: entro quando deve essere depositata la dichiarazione di contestazione della CTU?

Previdenza e atp: entro quando deve essere depositata la dichiarazione di contestazione della CTU?
Martedi 6 Novembre 2018

Com’è noto dal 1° gennaio 2012, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, nel caso di rigetto da parte della Commissione Sanitaria dell’INPS della domanda formulata da un cittadino per ottenere il diritto alle suddette prestazioni, l’interessato prima di procedere con l’azione giudiziaria deve attivare la procedura per l’accertamento tecnico preventivo.

Una volta che il perito nominato dal Tribunale deposita la perizia, il Giudice emette un decreto fissando un termine perentorio non superiore ai trenta giorni entro il quale le parti possono dichiarare di dissentire dalle conclusioni depositate dal consulente.

Nel caso in cui le parti non depositino contestazioni, il Giudice omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo quanto indicato nella perizia. Mentre nel caso in cui la parte intende dissentire dalle conclusioni del CTU, ha l’onere di manifestare il dissenso entro il termine perentorio fissato dal Giudice che non deve essere inferiore a trenta giorni e successivamente è tenuto, entro i successivi trenta giorni, al deposito del ricorso introduttivo del giudizio.

Qualora il termine per il deposito della dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU scada nella giornata di sabato, ci si pone il problema circa la prorogabilita’ o meno della scadenza al primo giorno successivo non festivo in applicazione di quanto statuito dal quarto e quinto comma dell’articolo 155 c.p.c.

La questione è stata affrontata di recente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24408/2018 del 4 ottobre 2018.

Secondo i Giudici di Piazza Cavour, trattandosi di atto avente natura processuale, al termine per il deposito delle contestazioni delle conclusioni del CTU nel giudizio di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., si applica il comma 5 dell'art. 155 c.p.c., secondo il quale se il termine scade nella giornata del sabato, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

IL CASO: nell’ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, il Tribunale rigettava l’opposizione proposta da un cittadino ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., comma 6, avverso le conclusioni del CTU che non aveva riconosciuto al ricorrente il requisito sanitario per il godimento della suddetta prestazione. Secondo il Tribunale, l’opposizione era inammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso era stata depositata il lunedì e quindi oltre il termine perentorio dei trenta giorni che scadeva il sabato precedente.

La decisione del Tribunale veniva impugnata dal cittadino soccombente con ricorso per Cassazione, il quale deduceva la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 445 bis c.p.c., comma 4 e dell’articolo 155 c.p.c., comma 4, in quanto, secondo il ricorrente, essendo la dichiarazione di contestazioni un atto processuale svolto fuori udienza nell'ambito di un procedimento giurisdizionale sommario a carattere contenzioso era applicabile il comma 4 dell’articolo 155 c.p.c., secondo il quale il termine scadente nella giornata del sabato è prorogato al lunedì successivo.

LA DECISIONE: Secondo gli Ermellini:

  1. il procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c. - anche nella sua prima fase - ha natura contenziosa;

  2. come chiarito dalla Sezioni Unite con la sentenza n.1418/2012, per "atti processuali", di cui al comma 5 dell’articolo 155 c.p.c, devono intendersi "quelli che, sebbene svolti fuori dell'udienza, hanno rilevanza, diretta o indiretta, nel processo, nel senso che il rispetto o no dei termini correlati al loro compimento può determinare, o concorrere a determinare, una decisione giurisdizionale favorevole o sfavorevole per la parte che li compie".

Pertanto, hanno continuato i Giudici di di legittimità, al termine, di cui all’art. 445 bis c.p.c. , comma 4, per il deposito in Cancelleria della dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio si applica, senza ombra di dubbio, il comma 5 dell’articolo 155 c.p.c., secondo il quale se il giorno di scadenza scade nella giornata del sabato, il termine per il deposito è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

In altri termini, trattandosi di un "atto processuale" ai sensi del menzionato art. 155, comma 5, la dichiarazione di contestazioni delle conclusioni del CTU rientra nelle attività che si svolgono fuori udienza, costituendo il suo deposito la condizione per l'accesso alla seconda fase, a cognizione piena, ed il momento dal quale si computa il termine di trenta giorni per il successivo deposito del ricorso introduttivo del giudizio.

Sulla scorta del principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 1418/2012 e in virtù delle suesposte osservazioni, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso promosso contro l’Ente Previdenziale con rinvio ad altro Giudice del Tribunale che dovrà, nel decidere, attenersi a quanto affermato dai giudici di legittimità.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - Lavoro Ordinanza n. 24408 del 04/10/2018

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