Cassazione civile Sez. VI - Lavoro Ordinanza n. 24408 del 04/10/2018

Cassazione civile Sez. VI - Lavoro Ordinanza n. 24408 del 04/10/2018
Martedi 6 Novembre 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente -

Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -

Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -

Dott. SPENA Francesca - rel. Consigliere -

Dott. DE MARINIS Nicola - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12430/2017 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 73, presso lo studio dell'avvocato ARNALDO DEL VECCHIO, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO SPADAFORA, e ANTONIO PALLO;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

- resistente -

avverso la sentenza n. 1934/2016 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata il 16/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

Svolgimento del processo

che con sentenza del 16 novembre 2016 numero 1934 il Tribunale di Cosenza rigettava l'opposizione proposta da G.D., ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., comma 6, avverso le conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo, che non aveva riconosciuto il requisito sanitario per il godimento della indennità di accompagnamento;

che a fondamento della decisione il Tribunale osservava che la opposizione era inammissibile, atteso che il decreto ex art. 445 bis c.p.c., comma 4, era stato comunicato alla parte ricorrente il 7 aprile 2016 e che quest'ultima aveva depositato la dichiarazione di dissenso soltanto in data 9 maggio 2016, oltre il termine perentorio di 30 giorni, che scadeva sabato 7 maggio 2016;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso G.D., articolato in un unico motivo; l'INPS ha depositato procura alle liti che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. ...

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