Errore del medico: risarcisce la struttura, nulli i patti di manleva

Errore del medico: risarcisce la struttura, nulli i patti di manleva

Con ordinanza n. 9949 del 17.04.2026 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito, unitamente alla nullità dei patti di manleva, che l’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del professionista che ha commesso un errore medico è possibile solo in caso di colpa grave, anche quando il medico si avvale dell’ospedale solo per l’intervento.

Mercoledi 27 Maggio 2026

IL FATTO

Una paziente aveva convenuto in giudizio una struttura sanitaria deducendo di avere riportato danni in conseguenza dell’errata esecuzione dell’intervento di lipoaspirazione agli arti inferiori effettuato in regime di solvenza, senza costi cioè per il Servizio Sanitario Nazionale ma con corresponsione al chirurgo dell’importo con lo stesso pattuito per il compenso ed alla clinica privata dei costi di degenza.

L’ente convenuto si era costituito contestando le domande attrici e aveva chiamato in causa il libero professionista che aveva eseguito l’intervento, formulando nei suoi confronti domanda di regresso e manleva subordinata all’accoglimento della domanda della paziente, fondata in particolare sul contratto professionale con lo stesso intercorso e, nello specifico, sulla clausola che prevedeva l’obbligo di manleva, oltreché, in generale, sulle più ampie norme codicistiche in materia di rapporti interni tra condebitori solidali.

Il medico si era costituito contestando la propria responsabilità professionale e la domanda di regresso e chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice, chiedendo di essere dalla stessa manlevato.

Il Tribunale accoglieva sia la domanda risarcitoria proposta dalla paziente danneggiata nei confronti della struttura sanitaria convenuta, sia la domanda di regresso da quest’ultima proposta, condannando il professionista medico a rifondergli quanto da essa eventualmente versato all’attrice, oltre a interessi e spese.

La decisione di primo grado veniva ribaltata in appello con una sentenza che affermava l’applicabilità al rapporto dedotto dell’art. 9 della l. n. 24/2017, che subordina l’azione di rivalsa della struttura, nei confronti del medico, esclusivamente alla sussistenza del dolo o della colpa grave di quest’ultimo.

Muovendo da tale premessa, la Corte territoriale aveva esaminato l’operato del chirurgo alla luce delle risultanze istruttorie, rilevando la presenza di profili di colpa professionale, così come emersi dalla C.T.U., ma aveva escluso che tali profili integrassero gli estremi di una colpa grave, cioè quelli di una condotta caratterizzata da una eccezionale e inescusabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute oggetto dell’obbligazione e dichiarava assorbite le ulteriori questioni dedotte dalle parti.

La Cassazione confermava tale orientamento, formulando le risolutive linee guida che seguono.

LA DECISIONE

La sentenza in esame si incentra tutta sulla corretta interpretazione della Legge 8 marzo 2017, n°24, conosciuta come Legge Gelli-Bianco (avente ad oggetto “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”) e, più in particolare, sull’art. 9 il quale, nella parte che più ci interessa, stabilisce: “L'azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave”.

Lamentava sul punto la struttura sanitaria che la Corte d’appello aveva limitato il proprio giudizio al solo profilo contrattuale della domanda e, in particolare, alla clausola di manleva di cui all’art. 7 del contratto intercorso tra la struttura e il sanitario, nonché al filtro applicativo dell’art. 9 della l. n. 24/2017, senza affrontare l’ulteriore e distinto fondamento giuridico della pretesa azionata da essa ricorrente, costituito dal regresso civilistico nei rapporti interni tra condebitori solidali.

La domanda di regresso, infatti, sosteneva l’ente sanitario, non era stata da esso prospettata esclusivamente in forza del titolo negoziale, ma era stata espressamente fondata anche sulle norme del codice civile che regolano i rapporti interni tra obbligati solidali, in particolare sugli artt. 2055 c.c (responsabilità solidale),1298 c.c. (rapporti interni tra debitori o creditori solidali) e 1299 c.c. (regresso tra condebitori), con l’assunto che la responsabilità solidale opera nei confronti del danneggiato-creditore, mentre il rapporto interno tra i condebitori costituisce un piano distinto, disciplinato dalle rispettive responsabilità, e che il pagamento integrale del debito risarcitorio da parte di uno dei condebitori rende azionabile il diritto di regresso nei confronti dell’altro, secondo la quota di imputazione del danno.

Di opposto parere la Cassazione, secondo la quale le censure promosse dalla struttura sanitaria partono da una premessa non corretta in punto di diritto, poiché assumono che l’applicazione dell’art. 9 della l. n. 24/2017 dipenda dal titolo della responsabilità del medico-professionista verso il paziente, mentre la disposizione in esame disciplina il distinto piano del rapporto interno tra struttura sanitaria ed esercente la professione sanitaria, allorché la prestazione dannosa sia stata resa mediante l’organizzazione, i mezzi e le apparecchiature della struttura.

Decisiva, ed esaustivamente chiara l’interpretazione sul punto teorizzata dagli Ermellini, secondo i quali:

Ciò che rileva ai fini dell’applicabilità dell’art. 9 della l. n. 24/2017, non è la qualificazione della responsabilità del sanitario verso il paziente in termini contrattuali o aquiliani, bensì il fatto che il danno si sia prodotto nell’ambito di una prestazione sanitaria erogata attraverso l’organizzazione della struttura che abbia messo a disposizione sale operatorie, apparecchiature, personale e supporti logistico-assistenziali”.

In tali ipotesi insomma l’esercente la professione sanitaria, anche se libero professionista e anche se contrattualmente obbligato nei confronti del paziente, opera quale ausiliario della struttura ai sensi dell’art. 1228 c.c., richiamato dall’art. 7,1^ co. della L. 24/2017 quale fondamento e paradigma della responsabilità della struttura, con la conseguenza che quest’ultima -prosegue la Cassazione, autocitandosi (Cass. 11/11/2019, n. 28987)- risponde verso il danneggiato per fatto proprio ed il rapporto interno tra struttura e sanitario è regolato dalla disciplina della rivalsa siccome dettata dall’art. 9 della l. n. 24/2017.

Entrando sempre più nel vivo dell’argomento, ed ancora citando sé stessi, i giudici di Piazza Cavour precisano che, anche a fronte delle eccezioni sollevate, “il principio sopra ribadito non è spostato dalla richiamata ‘autonomia tecnico-professionale di un prestatore d’opera’, né dalla copertura assicurativa cui lo studio medico associato si era obbligato a garantire per i rischi della responsabilità propria e dei propri collaboratori”.

Tali affermazioni, di portata generale, sono applicabili anche alla fattispecie in esame, nella quale la Corte territoriale ha accertato che la prestazione sanitaria era stata resa all’interno della struttura, con utilizzo delle sale operatorie, delle apparecchiature e dell’organizzazione della clinica, che aveva così messo a disposizione l’apparato necessario all’erogazione della prestazione sanitaria resa dal professionista medico.

Il sanitario, ancorché operante in regime libero-professionale e ancorché legato al paziente da un rapporto contrattuale diretto, ha operato quale ausiliario della struttura ai sensi dell’art. 1228 c.c., con conseguente responsabilità solidale verso il danneggiato e con applicazione, sul piano dei rapporti interni, della disciplina della rivalsa di cui all’art. 9 della l. n. 24/2017.

Detta prescrizione normativa non ha la funzione di ridefinire il titolo della responsabilità del sanitario verso il paziente, ma persegue l’obiettivo, coerente con la ratio complessiva della l. n. 24/2017, di bilanciare l’assunzione del rischio organizzativo da parte della struttura con una responsabilità del sanitario circoscritta alle ipotesi di maggiore gravità della colpa. Ne consegue che l’art. 9 della l. n. 24/2017 opera tutte le volte in cui il sanitario abbia contribuito causalmente al danno nell’ambito di una prestazione resa mediante l’organizzazione della struttura, indipendentemente dal fatto che egli risponda verso il paziente anche ex art. 1218 c.c.

Decisivo viene altresì ritenuto, senza dubbio sul piano sistematico, il comma 3 dell’art. 10 della l. 24/17. La previsione dell’obbligo, per ogni esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo nella struttura, di stipulare una polizza per la colpa grave “al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9” presuppone infatti che l’art. 9 trovi applicazione anche nei confronti di sanitari che operino in regime libero-professionale o nell’adempimento di una propria obbligazione contrattuale verso il paziente. Diversamente, l’obbligo assicurativo per la colpa grave risulterebbe privo di funzione normativa.

Due importanti variazioni sul tema, per concludere.

La prima riguarda il fenomeno della c.d. ausiliarità invertita, che si verifica quando il rapporto terapeutico nasce nello studio privato del medico, ma l’intervento chirurgico viene poi eseguito presso una clinica esterna. Ebbene anche in questo caso secondo la Cassazione si applicano, per quanto riguarda i rapporti interni tra professionista e struttura, le tutele di cui al più volte menzionato art. 9 della legge Gelli.

Sebbene in questo caso il medico risponde contrattualmente verso il paziente, poiché esiste un contratto diretto tra i due, la clinica rimane il soggetto che fornisce l’organizzazione, i macchinari e il personale di supporto. Pertanto, se la struttura viene condannata a risarcire il danno, potrà chiedere i soldi indietro al medico solo se dimostra la colpa grave. Unica differenza sostanziale: in caso di contratto diretto tra medico e paziente, decade il limite del triplo dello stipendio per la rivalsa, ma resta fermo l’obbligo di provare la negligenza gravissima, impedendo comunque il recupero automatico delle somme per errori veniali.

La seconda è quella in cui la struttura sanitaria può dichiararsi totalmente estranea all’errore, alquanto rara e non facile da dimostrare. Essa si realizza solo quando il professionista agisce in un regime di mera locazione o comodato di spazi, ovvero quando affitta semplicemente le mura della clinica senza che vi sia alcuna interferenza o integrazione con l’organizzazione sanitaria della struttura stessa.

In questa ipotesi, definita anche dalla sentenza 8164/2025, la clinica funge da semplice “albergo” o proprietario di mura, non fornendo né infermieri, né farmaci, né protocolli operativi. Se il danno si verifica esclusivamente per la condotta del medico in uno spazio totalmente autonomo, allora l’unico responsabile resta il professionista.

CONCLUSIONI

Numerosi gli insegnamenti in conclusione ricavabili dalla sentenza in esame.

Il rapporto tra struttura e professionista, quando la prestazione sanitaria viene resa attraverso l’organizzazione della struttura, è disciplinato dall’articolo 9 della legge n°24/2017. La norma non è derogabile dalle parti e non è importante la qualificazione della responsabilità del medico verso il paziente in termini contrattuali o extracontrattuali; ciò che rileva è il fatto che il danno sia maturato nell’ambito di una prestazione erogata tramite l’organizzazione della struttura sanitaria.

Il sanitario che esegue la prestazione, anche se libero professionista e legato contrattualmente al paziente, opera come ausiliario della struttura nella quale la prestazione stessa viene resa ai sensi dell’articolo 1228 del Codice civile. In questi casi l’azione di rivalsa è quindi possibile soltanto in presenza di dolo o colpa grave.

I patti di manleva, ancora diffusi nella sanità privata, con cui le strutture sanitarie trasferiscono automaticamente sui sanitari le responsabilità risarcitorie, sono nulli perché in contrasto con la natura imperativa dell’articolo 9 della legge n°24/2017.

Unica eccezione per la quale la responsabilità può ricadere esclusivamente sul professionista, è quella in cui quello utilizzi spazi della struttura sanitaria in locazione o comodato, senza interferenze organizzative da parte della struttura stessa.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 9949 2026

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