Arbitro Assicurativo: cosa cambia per assicurati ed imprese

Avv. Maria Teresa Federico.
Arbitro Assicurativo: cosa cambia per assicurati ed imprese

Con l'avvio operativo dell'Arbitro Assicurativo (AAS) nel gennaio 2026, cittadini e imprese hanno a disposizione un nuovo e potente strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Un'analisi dettagliata su competenze, modalità di ricorso telematica e tempi del procedimento documentale gestito dall'IVASS.

Mercoledi 27 Maggio 2026

Guida Completa al Nuovo Sistema di Risoluzione delle Controversie

Il 15 gennaio 2026 è entrato ufficialmente in vigore l’Arbitro Assicurativo (AAS). Si tratta dell’esito di un lungo percorso snodatosi per oltre un decennio – sin dai primi progetti di riforma del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR) – e ripetutamente posticipato a causa di complessi nodi operativi e tecnico-attuativi.

L’istituto nasce in attuazione dell’art. 187-ter del Codice delle Assicurazioni Private (introdotto dalla Legge di delegazione europea 2019-2020) e dell’art. 141, comma 7 del Codice del Consumo. La disciplina di dettaglio è stata adottata nel 2024 con un decreto del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), d’intesa con il Ministero della Giustizia, recependo le disposizioni tecniche e attuative predisposte dall’IVASS.

Cos’è e come funziona l'Arbitro Assicurativo

L’Arbitro Assicurativo è un sistema alternativo di risoluzione delle controversie di natura decisoria. L’organo emette vere e proprie decisioni che, pur non essendo vincolanti per le parti (l'assicurato conserva sempre il diritto di adire l'Autorità Giudiziaria), comportano severe conseguenze in caso di inadempimento. Se l’impresa di assicurazione non si adegua alla pronuncia, scatta una sanzione reputazionale basata sul meccanismo del name and shame: l’inadempimento viene pubblicato per 5 anni sul sito dell'AAS e per 6 mesi sul sito internet della compagnia. L’organismo è collegiale, indipendente e imparziale, delibera a maggioranza ed è istituito presso l’IVASS, che ne assicura il supporto logistico, organizzativo e la segreteria tecnica.

Nota operativa: Il procedimento è esclusivamente documentale (non sono ammesse perizie d'ufficio o testimoni) e la parte può attivare la procedura direttamente, anche senza l’assistenza di un avvocato.

Legittimazione e Competenze (Materia e Valore) Chi può presentare ricorso?

La procedura può essere attivata da: il contraente, l’assicurato, il beneficiario della polizza e il danneggiato che vanti un’azione diretta nei confronti della compagnia.

Competenza per Materia Rientrano nell’ambito dell'AAS i contratti di assicurazione aventi a oggetto l’accertamento di diritti (anche risarcitori), obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi. L'Arbitro può essere adito anche solo per l'accertamento del diritto in sé o per l'inosservanza delle regole di comportamento, a prescindere dalla quantificazione della liquidazione (quantum).

Competenza per Valore I limiti massimi d'importo per i quali l'Arbitro può decidere sono così ripartiti: Ramo / Tipologia Contrattuale Limite Massimo di Valore Ramo Vita (Rami III e V) (es. Unit/Index Linked, capitalizzazioni) Fino a 300.000 € Ramo Vita (Altre polizze) (es. Ramo I) Fino a 150.000 € Ramo Danni (RC con azione diretta del danneggiato) Fino a 25.000 € Ramo Danni (Altre controversie) (es. indennizzi diretti) Fino a 250.000 € Condizioni di Procedibilità e Fase Preliminare.

Prima di adire l’Arbitro, è obbligatorio presentare un reclamo preventivo all'impresa di assicurazione. Tra il reclamo e il ricorso deve sussistere l'assoluta identità di petitum e causa petendi. Il ricorso diventa proponibile solo se:

  • l'impresa ha fornito una risposta insoddisfacente;

  • l'impresa non ha risposto entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

Termine di decadenza: Il ricorso all'Arbitro va depositato, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'impresa.

Caratteristiche del Ricorso Modalità: Esclusivamente in via telematica tramite il portale dedicato dell'AAS.

Contributo spese: È previsto un versamento di 20 euro.

Esclusioni: Il ricorso è inammissibile se la controversia è già pendente o decisa davanti all'Autorità Giudiziaria o ad altro organismo ADR (es. ABF).

Il Procedimento: Fasi e Tempistiche

1. Valutazione Preliminare e Regolarizzazione La Segreteria Tecnica verifica la regolarità del ricorso. In caso di incompletezza, assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per integrare la documentazione, a pena di irricevibilità.

2. Fase Istruttoria e Contraddittorio (Scambio di Memorie) Una volta validato, il ricorso viene trasmesso alla compagnia. I termini per il contraddittorio scritto sono così scanditi:

  • Controdeduzioni dell'impresa: 40 giorni dalla ricezione del ricorso.

  • Repliche del ricorrente: 20 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni.

  • Controrepliche dell'impresa: Ulteriori 20 giorni per l'ultimo scritto difensivo.

Caso "Multiparte" (Ricorso contro Impresa e Intermediario): Qualora il ricorso sia proposto congiuntamente contro la compagnia e un intermediario (agente/broker), il Presidente del Collegio interviene per garantire l'integrità del contraddittorio, disponendo – se necessario – la proroga o la rimodulazione dei termini per lo scambio delle memorie.

3. Fase Decisoria Concluso lo scambio documentale, la Segreteria dichiara chiusa l'istruttoria e trasmette il fascicolo al Collegio.

Termine per la decisione: Il Collegio decide secondo diritto entro 90 giorni dal completamento del fascicolo. Proroga: In casi di particolare complessità, il termine può essere prorogato una sola volta per un massimo di altri 90 giorni. Comunicazione: La decisione motivata viene comunicata alle parti entro 30 giorni dalla deliberazione.

Valutazione Equitativa e Proposta Conciliativa Giudizio di Equità: Il Collegio decide secondo diritto, ma può ricorrere all'equità esclusivamente per la liquidazione e la quantificazione del danno (quantum), qualora non sia possibile provarne il preciso ammontare e sia già stato accertato il diritto alla prestazione.

Proposta Conciliativa: Nel corso del procedimento, il Collegio ha la facoltà di formulare una proposta conciliativa. Le parti hanno 10 giorni di tempo per aderire; in mancanza di accordo, l'Arbitro procede a emanare la decisione di merito

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