In caso di interruzione della linea telefonica, il danno può essere riconosciuto anche come perdita di chance, senza necessità di dimostrare una concreta perdita economica. La Corte di Cassazione chiarisce che è sufficiente provare la perdita di opportunità di guadagno, liquidabile anche in via equitativa.
| Martedi 26 Maggio 2026 |
La vicenda trae origine da un disservizio nella migrazione della linea telefonica tra operatori. A seguito della richiesta di passaggio, il precedente gestore interrompeva il servizio, mentre il nuovo operatore non provvedeva ad attivarlo, lasciando l’utente privo di linea telefonica per oltre tre mesi.
Nonostante l’assenza del servizio, entrambi gli operatori continuavano a emettere fatture.
Il cliente, titolare di uno studio legale, era costretto ad attivare una nuova numerazione e agiva in giudizio chiedendo il risarcimento del danno per la perdita di clientela e di opportunità professionali, oltre allo storno delle fatture.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda ritenendo non provato il danno, in assenza di dimostrazione di una concreta perdita economica.
La Corte di Cassazione, con ordinanza (Sez. III, n. 9230/2026), accoglie il ricorso e chiarisce un principio di particolare rilievo in materia di disservizi telefonici.
Il giudice non può rigettare la domanda limitandosi a rilevare la mancanza di prova del danno finale senza accertare l’inadempimento dell’operatore telefonico. Il criterio della “ragione più liquida” non può essere utilizzato per evitare tale accertamento quando esso è decisivo.
La Corte ribadisce che, in caso di interruzione della linea telefonica, il danno può consistere nella perdita di chance, ossia nella perdita della possibilità di conseguire vantaggi economici.
Non è quindi necessario dimostrare una concreta riduzione dei ricavi: è sufficiente provare, in termini di ragionevole probabilità, che il disservizio abbia inciso sulle opportunità di lavoro o di clientela.
La perdita di chance può essere liquidata in via equitativa, tenendo conto della durata del disservizio e della natura dell’attività svolta, soprattutto quando la linea telefonica costituisce uno strumento essenziale per l’attività professionale.
La Corte censura inoltre l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento negativo delle fatture emesse in assenza di servizio, evidenziandone l’autonomia rispetto alla domanda risarcitoria.
La pronuncia conferma che, nei casi di interruzione della linea telefonica, il risarcimento del danno non è subordinato alla prova analitica della perdita economica.
Il danno da perdita di chance consente di tutelare l’utente anche quando non sia possibile dimostrare con precisione i mancati guadagni, valorizzando invece la concreta incidenza del disservizio sulle opportunità professionali.
Il principio assume particolare rilievo nelle attività professionali e imprenditoriali, nelle quali la continuità del servizio telefonico rappresenta un elemento essenziale per l’acquisizione e la gestione della clientela.
