Il Tribunale di Napoli ribadisce che l'assegno di mantenimento a beneficio della prole ha natura strettamente alimentare e, pertanto, non può essere oggetto di compensazione con altri crediti ai sensi degli artt. 447, comma 2, c.c. e 1246, comma 1, n. 5, c.c., confermando l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità.
| Giovedi 28 Maggio 2026 |
La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di natura giuridica dell'assegno di mantenimento per i figli. Chi intenda paralizzare un'azione esecutiva fondata su crediti alimentari a favore della prole, invocando la compensazione con propri crediti nei confronti dell'altro genitore, non potrà utilmente percorrere tale strada: il divieto opera in modo assoluto, indipendentemente dalla liquidità e dall'esigibilità del credito opposto in compensazione.
La decisione ricorda altresì la netta distinzione tra assegno per i figli — sempre di natura alimentare — e assegno di mantenimento del coniuge separato o divorziato, per il quale il regime è differente e più articolato.
Tizio, ex coniuge condannato in sede penale al risarcimento del danno e al rimborso delle spese in favore di Mevia (sua ex moglie, costituitasi parte civile), riceveva da quest'ultima un atto di precetto per il pagamento di circa 3.200 euro. Tizio si opponeva all'esecuzione dinanzi al Giudice di Pace, eccependo la compensazione del debito con il proprio credito nei confronti di Mevia, derivante dall'obbligo — imposto dalle sentenze di separazione e divorzio — di versarle mensilmente un assegno per il mantenimento delle due figlie affidate a lui. L'importo maturato e non corrisposto ammontava, a suo dire, a circa 24.800 euro.
Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, ritenendo operante la compensazione tra i due crediti e dichiarando la nullità dell'atto di precetto. Mevia impugnava la sentenza dinanzi al Tribunale di Napoli, deducendo la violazione degli artt. 1241 e ss. e 1246 c.c., in ragione della natura alimentare dell'assegno di mantenimento per le figlie.
Il Tribunale accoglie l'appello e riforma integralmente la sentenza di primo grado. Il ragionamento muove dalla distinzione, ormai consolidata in giurisprudenza, tra le diverse tipologie di crediti che originano dalla crisi coniugale:
Nel caso di specie, non era in discussione che l'assegno dovuto da Mevia fosse destinato esclusivamente al mantenimento delle figlie — circostanza ammessa dallo stesso Tizio. Pertanto, il Tribunale afferma con chiarezza il principio:
Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione o divorzio, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti, ai sensi degli artt. 447, comma 2, e 1246, comma 1, n. 5, c.c.
La compensazione operata dal Giudice di Pace è pertanto illegittima e l'opposizione a precetto va rigettata. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate, tenuto conto della complessità del quadro giuridico relativo alla natura dei crediti in gioco.