La compensazione dei crediti in sede esecutiva

La compensazione dei crediti in sede esecutiva

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 31130 dell'8 novembre 2023 ha statutito che “non è possibile, in nessun caso, eccepire la compensazione, neanche quella cd. impropria, in sede esecutiva, quando le reciproche pretese derivano dal medesimo titolo esecutivo giudiziale, perché esse sono state, evidentemente, ritenute autonome o, comunque, non suscettibili di reciproca elisione, in sede di cognizione”.

Venerdi 10 Novembre 2023

Il caso: La vicenda trae origine da una sentenza emessa all’esito di un giudizio intercorso tra Tizio e la soc. Alfa S.r.l., che reca due distinte condanne reciproche (entrambe esecutive): quella della società Alfa S.r.l., a favore di Tizio per € 79.000,00; quella di Tizio a favore della Alfa S.r.l., per circa € 9.000,00.

Successivamente la Alfa srl cedeva il suo credito (di entità inferiore) alla soc. Delta S.r.l., che intimava precetto a Tizio, il quale proponeva opposizione eccependo in compensazione il maggior credito vantato contro la cedente Delta S.r.l., sulla base del medesimo titolo.

Il Tribunale accoglieva l'opposizione, sentenza che veniva confermata dalla Corte d'Appello, per la quale:

- i rispettivi rapporti di debito e credito nascevano dal medesimo titolo giudiziale e pertanto si trattava di una ipotesi di compensazione cd. impropria;

- la compensazione cd. impropria poteva operare “senza limiti”;

- la circostanza che il credito opposto in compensazione derivasse da una sentenza di condanna esecutiva, anche se non ancora passata in giudicato, non impediva la possibilità di opporlo in compensazione-

La Delta S.r.l. ricorre quindi in Cassazione, deducendo falsa ed erronea applicazione di norme di diritto, in particolare degli articoli 1242 ed 1243 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.:

- la Corte distrettuale avrebbe errato nel disporre la compensazione dei crediti in assenza dei presupposti;

- per la società ricorrente, cessionaria del credito di cui al titolo esecutivo dalla società che ne era originariamente titolare, sarebbe stata erroneamente riconosciuta la compensazione tra il credito dell’opponente (di importo maggiore di quello intimato) nei confronti della stessa cessionaria e quello oggetto del precetto, sebbene detto credito fosse contestato e sebbene la compensazione non fosse stata chiesta e riconosciuta in sede di cognizione, pur essendo entrambi i crediti già esistenti.

La Suprema Corte, nel ritenere fondata la censura, rileva che:

a) la circostanza che i rispettivi rapporti di debito e credito nascano «dal medesimo titolo giudiziale» senz’altro non è sufficiente per escludere la sussistenza dei presupposti della compensazione in senso tecnico ed affermare, di contro, la sussistenza dei presupposti per la possibile operatività della cd. compensazione impropria, essendo invece necessario a tal fine che si tratti di obbligazioni che (non solo) nascano dal medesimo rapporto contrattuale, ma che siano altresì «legate da un vincolo di corrispettività che ne escluda l’autonomia»;

b) peraltro, i presupposti della pretesa compensazione (sia che si trattasse di compensazione in senso tecnico sia, anzi a fortiori, se si trattasse di compensazione cd. impropria) si sono certamente verificati in tempo utile per essere dedotti nel corso del giudizio di cognizione e, di conseguenza, la compensazione stessa avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere nel giudizio di cognizione all’esito del quale si è formato il titolo esecutivo;

c) la circostanza che il giudice della cognizione la abbia, almeno implicitamente, esclusa, operando due distinte condanne reciproche, invece dell’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, avrebbe potuto e dovuto essere eventualmente contestato con l’impugnazione della sentenza emessa in sede di cognizione.

Da tali considerazioni discende il seguente principio di diritto: “Non è consentito, in nessun caso, eccepire la compensazione, né propria né cd. impropria, in sede di opposizione all’esecuzione, quando le reciproche pretese delle parti derivano dal medesimo titolo esecutivo giudiziale, che le ha tenute distinte emettendo separate condanne reciproche, perché esse sono state ritenute comunque non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione; è, in tal caso, possibile e necessario proporre l’impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo, per ottenere, in sede di cognizione, il riconoscimento della compensazione cd. tecnica ovvero l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, in caso di difetto dei presupposti di quest’ultima, con definitiva condanna, quindi, di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell’altra”.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 31130 2023

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