Notifica sfratto a mezzo PEC: gli orientamenti della giurisprudenza

Notifica sfratto a mezzo PEC: gli orientamenti della giurisprudenza

Capita spesso che il locatore, intrapresa una procedura di sfratto, abbia difficoltà a reperire la reale residenza o dimora del conduttore e che non riesca a notificare l’intimazione di sfratto.

Giovedi 9 Novembre 2023

Si tratta ad esempio dell’ipotesi che si verifica molto spesso, in cui il conduttore abbia di fatto lasciato l’immobile condotto in locazione ma non abbia immesso nel relativo possesso il locatore, oppure dell’ipotesi in cui nonostante il conduttore occupi l’immobile condotto in locazione, l’Ufficiale Giudiziario non riesca a trovare alcun segno di tale occupazione e rediga una relazione di notificazione negativa.

In questi casi la conseguenza è che all’udienza fissata per la convalida il Giudice, accertata la mancata instaurazione del contraddittorio, assegni all’intimante un termine per rinnovare la notifica dell’intimazione al conduttore.

Potrebbe (e molto spesso capita) verificarsi l’ipotesi che l’intimante chieda un certificato di residenza del conduttore e che da tale atto risulti ancora la vecchia residenza, in pratica la stessa dove è stato recapitato dall’Ufficiale Giudiziario, invano, il primo atto di intimazione.

L’ancora di salvezza, allora, potrebbe rivelarsi per il locatore la PEC del conduttore; se il conduttore è fornito di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, il locatore potrebbe recapitare l’intimazione di sfratto o di cessata locazione presso quella casella di posta elettronica.

Utilizziamo il verbo potere al condizionale perché non tutta la giurisprudenza è concorde nel ritenere la PEC come mezzo valido ai fini della notifica dello sfratto per morosità o della licenza per finita locazione.

Invero, parte della giurisprudenza ritiene che la notificazione dell'intimazione di sfratto a mezzo posta elettronica certificata non possa essere considerata alla stregua di quella effettuata a mani proprie; in caso di mancata comparizione dell'intimato all'udienza di convalida di sfratto, sarebbe d'uopo rinnovare la notifica dell'intimazione seguendo l'iter della notificazione a mani proprie.

Secondo l'impostazione di contrario tenore, le due modalità di notificazione si appaleserebbero appieno equipollenti, garantendo la PEC, la certezza della ricezione da parte del destinatario.

Come è noto, secondo l'art. 660, comma 1, c.p.c., l'intimazione di sfratto deve essere notificata a norma degli articoli 137 e seguenti, ossia in mani proprie; stando, poi, al dettato dell'ultimo comma del disposto, qualora l'intimazione non sia stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario è tenuto a spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione con lettera raccomandata, ed allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione.

La ratio della norma sta nella necessità di assicurare al conduttore la piena ed effettiva conoscenza della intimazione di cui lo stesso è destinatario, al fine di evitare gli effetti particolarmente pregiudizievoli derivanti dalla mancata conoscenza dell’atto e della conseguente mancata comparizione all’udienza di convalida.

Per sostenere la tesi della equipollenza della notifica a mezzo PEC, il Tribunale di Roma, con l’Ordinanza del 13/03/2018, parte dall’analisi dell’art. 1 della Legge n. 53/1994, secondo cui ciascun avvocato, munito di procura speciale, ha la facoltà di servirsi della notificazione degli atti in materia civile a mezzo posta certificata, senza alcuna limitazione in merito alla tipologia di atti che possono essere notificati telematicamente.

Quindi, il Tribunale sopradetto si chiede se lo strumento elettronico assolva alla ratio di garantire la conoscenza dell’atto da parte del destinatario.

La risposta alla superiore domanda viene data in maniera positiva in base alla considerazione che essa notifica non si perfeziona con il mero invio telematico dell'atto, bensì con l'effettiva consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, la cui prova è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna trasmessa al mittente.

Pertanto, non rileva la circostanza che il destinatario del plico informatico abbia letto il messaggio di posta elettronica certificata; così come, nella notificazione cartacea, non rileva la circostanza che il destinatario del plico cartaceo lo abbia aperto e ne abbia letto il contenuto.

Si può affermare che per entrambe le tipologie di notificazione (cartacea e telematica), la si ha per perfezionata nel momento in cui il destinatario è nella legale e potenziale situazione di conoscibilità dell'esistenza di un plico (informatico o cartaceo), contenente un atto giudiziario a lui diretto, essendo suo onere l’accertamento del contenuto dell'atto.

Di diverso avviso e quindi propenso all’orientamento opposto a quello sopra esaminato è il Tribunale di Siracusa; infatti, con Ordinanza del 10/02/2020, detto Tribunale ha ritenuto non ritualmente instaurato il contraddittorio a seguito della mancata costituzione e comparizione, in giudizio, del conduttore, rilevando che la notifica è stata eseguita a mezzo PEC e che ciò pone problemi in ordine all’avvertimento contenuto all’ultimo comma dell’art.660 c.p.c. prescritto in tutti i casi nei quali la notifica non sia stata eseguita a mani proprie.

Noi aderiamo all’orientamento del Tribunale di Roma anche sulla base delle seguenti ulteriori considerazioni: ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1 della Legge n. 53/1994, la notificazione, effettuata con modalità telematica, si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, prevista dall’art. 6, comma 1, DPR n. 68/2005 e per il soggetto destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna, prevista dal comma 2 dello stesso articolo sopra citato.

Ai fini del perfezionamento della notifica, è irrilevante che il destinatario del plico elettronico abbia letto il messaggio di posta e abbia aperto gli allegati in esso contenuti, allo stesso modo di come è irrilevante, nel processo notificatorio cartaceo effettuato dall’Ufficiale Giudiziario che il destinatario dell’atto ne abbia effettivamente letto il contenuto.

Lo scopo della notificazione dell’atto è raggiunto, in entrambi i casi, nel momento in cui il destinatario venga posto nella condizione potenziale di conoscibilità dell’esistenza dell’atto stesso e del suo contenuto.

Premesso quanto sopra, per stabilire se il mezzo elettronico di notificazione sia equipollente alla notifica a mani proprie, bisogna guardare alle caratteristiche dello strumento telematico utilizzato che devono essere tali da consentire al destinatario la pronta conoscenza dell’atto che gli è stato notificato.

La Posta Elettronica Certificata consente la lettura della posta in arrivo in maniera veloce, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo elettronico fornito di accesso a internet (PC, tablet, cellulare di ultima generazione).

Sotto questo profilo, la differenza tra i due mezzi di notificazione è evidente: la notificazione a mezzo posta, in caso di assenza del destinatario, presuppone l’utilizzo di un luogo fisico che potrebbe non essere immediatamente accessibile.

L’utilizzo, invece, della Posta Elettronica Certificata presuppone l’utilizzo di un luogo virtuale, facilmente e agevolmente accessibile come abbiamo visto, in qualunque momento della giornata e ovunque si trovi il destinatario dell’atto.

Se prima della riforma del processo civile la vicenda trattata rappresentava una “vexata quaestio”, oggi il problema della notificazione a mezzo PEC, nell’ambito di una procedura di convalida di sfratto, con la riforma Cartabia è stato superato.

Invero, il terzo comma dell’art. 137 cpc, modificato dalla riforma del processo civile, così recita: “Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede l’indirizzo di posta elettronica certificate, l’Ufficiale Giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia su supporto cartaceo……”.

Il successivo comma settimo del predetto articolo dispone che se l’Avvocato vuole notificare l’atto mediante Ufficiale Giudiziario, deve dichiarare di non poter effettuare la notifica a mezzo PEC perché il destinatario non ne è fornito oppure di non aver potuto notificare col mezzo della Posta Elettronica Certificata per cause non imputabili al destinatario.

Ora, lasciando ad altra disamina la questione della impossibilità di notificare per cause non imputabili al destinatario, qui dobbiamo subito evidenziare che la riforma Cartabia ha introdotto, come modalità di notificazione ordinaria, quello della PEC e solo in via residuale, a mezzo Ufficiale Giudiziario; quindi, se il destinatario sia esso persona fisica o persona giuridica, ente o altro soggetto non fisico, è dotato di PEC risultante da Pubblici Registri (INIPEC, REGINDE, IPA, ecc.), la notifica di un atto andrà fatta necessariamente tramite Posta Elettronica Certificata, diversamente l’Avvocato dovrà rendere la dichiarazione prevista dal settimo comma dell’art. 137 cpc e chiede che la notifica dell’atto venga effettuata a mani o tramite servizio postale ordinario.

Quindi, se il destinatario di un atto di citazione per la convalida dello sfratto per morosità o licenza per finita locazione, è fornito di Posta Elettronica Certificata, il menzionato atto di citazione andrà notificato col mezzo telematico e la notifica si perfezionerà e sarà perfettamente valida al ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna, nella casella di Posta Elettronica Certificata del destinatario.

Presso il Tribunale di Siracusa sono già stati trattati i primi procedimenti di convalida di sfratto, il cui atto introduttivo è stato notificato, al destinatario, col mezzo della Posta Elettronica Certificata.



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