Con l'ordinanza n. 4624 del 21/02/2020 la Corte di Cassazione si occupa nuovamente delle conseguenze derivanti da una notifica PEC effettuata all'indirizzo del destinatario con allegato risultato “illeggibile”.
Giovedi 27 Febbraio 2020 |
Il caso: Nell'ambito di una causa di lavoro avente ad oggetto la asserita illegittimità del licenziamento di O.H., giunta la controversia in Cassazione, la difesa della società datrice di lavoro solleva l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata osservanza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione; l'eccezione si basa sulla notifica telematica della sentenza di appello, avvenuta il 18.2.2018, mentre il ricorso in cassazione è stato notificato il 10.8.2018, quindi oltre i sessanta giorni di cui all'art. 325 comma 2 cod.proc.civ.
La Suprema Corte esamina preliminarmente l'eccezione, osservando quanto segue:
a) dai documenti depositati dal ricorrente ai sensi dell'art. 372 cod.proc.civ., risulterebbe che alla data indicata nel controricorso, 18.2.2018, non risultava pervenuta alcuna notifica telematica dall'Avv. A.R., difensore della società datrice di lavoro, all'indirizzo PEC riferibile al ricorrente;
b) risultava una notifica telematica effettuata dall'avv. A.R. in data 19.2.2018, ma con allegato illeggibile: dalla schermata del computer appariva la seguente dicitura: "Acrobat Reader: errore durante l'apertura del documento. Il file è danneggiato e non può essere riparato";
c) per il ricorrente la notifica "asseritamente effettuata da controparte il 18.2.2018" non può essere ritenuta validamente effettuata, dovendosi riconoscere la possibilità, in tema di contestazione dell'avvenuta notificazione di un atto digitale, di deduzione di problemi tecnici ovvero inerenti alla contestazione della corrispondenza tra quanto eventualmente indicato nella ricevuta di consegna telematica e quanto realmente pervenuto al destinatario nella propria casella di posta elettronica certificata;
Le argomentazioni svolte dal ricorrente non sono condivisibili, in quanto:
1) l'inerzia del difensore del ricorrente in seguito alla constatazione dei problemi di ricezione dell'atto da notificare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, conduce a ritenere il perfezionamento della notifica in oggetto;
2) nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista in tema di dichiarazioni negoziali, dall'articolo 1335 cod.civ.;
3) spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico;
4) nel caso di specie, sarebbe stato dovere del difensore dell'odierno ricorrente informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via PEC, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente, cosa che non ha fatto; di conseguenza la notifica della sentenza di appello deve ritenersi perfezionata, con conseguente decorrenza del termine breve di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione.
Esito: inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di legge