Con l’ordinanza n. 19517/2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’ammissibilità o meno della notifica a mezzo pec della sentenza emessa dal Giudice di Pace, stante la mancata attivazione presso il suddetto ufficio del processo civile telematico.
Lunedi 16 Settembre 2019 |
IL CASO: La vicenda che ha portato i giudici della Suprema Corte ad affrontare la questione nasce dall’azione di responsabilità professionale promossa da un cliente nei confronti di un avvocato per pretesa negligenza di quest’ultimo nello svolgimento dell’incarico professionale ad esso conferito dall’attrice.
La domanda veniva rigettata dal Giudice di Pace, il quale accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dal legale per il riconoscimento e la conseguente condanna della parte attrice al pagamento dei compensi professionali ad esso spettanti per l’attività svolta.
La sentenza del Giudice di Pace veniva notificata dal legale vittorioso a mezzo pec.
Avverso la suddetta sentenza interponeva appello l’originaria attrice e il legale, nel costituirsi nel giudizio, contestava la tardività del gravame in quanto proposto oltre il termine dei trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.
La sentenza del Giudice di Pace veniva riformata dal Tribunale, quale giudice di appello, il quale riconosceva la responsabilità professionale del legale con conseguente condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni in favore della cliente e il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal professionista. Pertanto, quest’ultimo interponeva ricorso per Cassazione. La cliente con il controricorso rilevava che la notifica della sentenza di primo grado a mezzo pec non era idonea ai fini della decorrenza del termine breve per proporre appello in quanto il difensore non aveva il potere di attestare la conformità della copia analogica della sentenza.
LA DECISIONE: Con la decisione in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e nell’accoglierlo ha dichiarato la tardività dell’appello promosso dall’attrice originaria, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace, osservando che la notifica della sentenza emessa da quest’ultimo era da ritenersi legittimamente eseguita, non essendo pertinente quanto rilevato dalla controricorrente in merito alla mancanza del potere del difensore di attestare la conformità della copia analogica della sentenza (da cui è stato estratto il documento informatico per immagine) al suo originale, poiché, - nel caso esaminato, l’attestazione era stata effettuata dal Cancelliere addetto all'Ufficio del Giudice di Pace.
Inoltre, secondo gli Ermellini, la notifica della sentenza di primo grado eseguita dal legale a mezzo pec era conforme alle norme vigenti in materia di notifiche telematiche, in quanto il suddetto titolo trasmesso in via telematica è stato estratto dall'originale analogico ed è stato attestato conforme all'originale nella relazione di notificazione.
Infatti, hanno affermato i suddetti giudici, ai sensi del D.M. n. 44 del 2011, art. 18, come modificato dal D.M. n. 48 del 2013, art. 1, l'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematiche, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, "allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici" (comma 1) e "l'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'art. 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notifica, a norma della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis, comma 5" (comma 4).
Al comma 2 della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, è previsto che, nel caso in cui l'atto da notificare non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dal D.L. n. 179 del 2012, art. 3 bis, convertito in L. n. 221 del 2012 e secondo quanto disposto dal comma 3 di tale ultima norma stabilisce che, se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.