Dipendente di società pubblica e attività extra-lavorativa: obbligo di pubblicazione 

Avv. Domenico Bucciarelli.
Dipendente di società pubblica e attività extra-lavorativa: obbligo di pubblicazione 

Il rapporto di lavoro con il datore pubblico è storicamente caratterizzato, a differenza di quello privato, dal c.d. regime delle incompatibilità, in base al quale al dipendente pubblico, nei limiti precisati, è preclusa la possibilità di svolgere attività commerciali, industriali, imprenditoriali e professionali in costanza di rapporto di lavoro con il datore pubblico.

Sabato 14 Settembre 2019

La ratio di tale divieto, che permane anche in un sistema “contrattualizzato” a rimarcare la peculiarità dell’impiego presso la pubblica amministrazione, va rinvenuta nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico, espressa dall’art.98, comma 1, in forza del quale “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”. L’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali.

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni fissano  criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, in base ai quali rilasciare l’autorizzazione. Tali criteri sono diretti ad evitare che i dipendenti:

- svolgano attività vietate per legge ai lavoratori della pubblica amministrazione;

- svolgano attività che li impegnino eccessivamente facendo trascurare i doveri d’ufficio; - svolgano attività che determinano un conflitto d’interesse con l’attività lavorativa, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 

Il conferimento dei predetti incarichi senza la previa autorizzazione comporta:

- per il funzionario responsabile del procedimento: infrazione disciplinare, nullità del provvedimento e il compenso previsto come corrispettivo dell'incarico è versato direttamente all’amministrazione di appartenenza del dipendente ed è destinato ad incrementare il fondo per la produttività dei dipendenti;

- il dipendente che svolge l’incarico in assenza di autorizzazione è responsabile disciplinarmente e il relativo compenso è versato, da questi o dall’erogante, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza.

Non sono soggetti all’obbligo di autorizzazione gli incarichi elencati nel comma 6 del citato articolo  53 (vedi documentazione allegata). Al fine di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo,  il tavolo tecnico a cui hanno partecipato il Dipartimento della funzione pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013, in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, ha formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti".

I criteri indicati nel documento esemplificano una serie di situazioni di incarichi vietati per i pubblici dipendenti tratti dalla normativa vigente, dagli indirizzi generali e dalla prassi applicativa. Le situazioni contemplate non esauriscono comunque i casi di preclusione; rimangono salve le eventuali disposizioni normative che stabiliscono ulteriori situazioni di preclusione o fattispecie di attività in deroga al regime di esclusività. Secondo quanto previsto dall’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 2013, l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

La mancanza di un compenso comporta un affievolimento della rigida disciplina delle incompatibilità. E pertanto un incarico svolto in forma gratuita o con la previsione del rimborso delle sole spese sostenute ed adeguatamente documentate non richiede autorizzazione ma solo una comunicazione (preventiva) per consentire all’Amministrazione di valutare la presenza, anche in via potenziale, di ipotesi di conflitto di interessi. Da quanto precede discende che sono da considerare vietati gli incarichi extra istituzionali remunerati caratterizzati da abitualità e professionalità e/o dove si ravvisano ipotesi di conflitto di interessi.

Secondo la circolare diramata sull’argomento dal Dipartimento per la Funzione Pubblica ut supra richiamata, gli incarichi presentano i caratteri della professionalità quando sono svolti con abitualità (quindi non debbono essere occasionali), sistematicità e continuità, senza necessariamente comportare che il loro svolgimento avvenga in modo permanente ed esclusivo. Anche se non esiste una puntuale definizione, per “conflitto di interessi” viene usualmente intesa la situazione (o il complesso di situazioni) in cui un interesse secondario, privato o personale, interferisce, ovvero potrebbe potenzialmente interferire con il dovere di una persona ad agire in conformità con l’interesse primario di un’altra parte.

In particolare per il settore pubblico, si avrà la manifestazione di un conflitto di interessi quando una situazione abbia anche solo in via potenziale la possibilità di interferire con l’abilità di un funzionario pubblico ad agire in conformità con i suoi doveri e responsabilità connessi con l’interesse primario che è quello di essere al servizio di una P.A.. L’Amministrazione nella valutazione delle situazioni comportanti, anche in via potenziale conflitto di interessi, deve tenere in debito conto la qualifica, il ruolo e/o l’inquadramento professionale del dipendente, la sua posizione nell’ambito della P.A., la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interessi potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 (obbligo di astensione) del D.P.R. n. 62/2013 (decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013 , n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Sono altresì vietati quegli incarichi che per il tipo di attività o per l’oggetto possono creare nocumento all’immagine dell’amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illecito di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio. Il divieto riguarda anche quelle attività che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interessi. Oltre agli incarichi condizionatamente incompatibili e di quelli che possono essere svolti senza autorizzazione assume particolare rilievo anche la categoria delle attività assolutamente incompatibili e che, per tali ragioni, sono vietate a tutti i dipendenti compresi quelli in regime di part time fino al 50%.

Per attività vietate in forma assoluta si intendono quelle che interferiscono con l’attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all’impegno richiestogli. Appare evidente che per valutare la sussistenza di ipotesi preclusive occorre fare riferimento ad ogni singolo caso concreto. La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica comunque elenca con puntualità gli incarichi che comunque sono da considerare assolutamente preclusi. In riferimento a tutto quanto sopra richiamato, è auspicabile che la società T.U.A. si doti di apposito regolamento per l’adozione di criteri certi in materia di incarichi extra-lavorativi. Sull’obbligo di pubblicazione degli incarichi extra-lavorativi

Il decreto N. 33/2013 (amministrazione trasparente) ha stabilito gli obblighi di pubblicazione degli incarichi e delle consulenze e stabilisce i tempi e le informazioni da pubblicare: Art. 15 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  le  pubbliche amministrazioni pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni relative ai titolari di incarichi  amministrativi  di  vertice  e  di incarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti,  nonche'  di collaborazione o consulenza:   a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;   b) il curriculum vitae;   c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarita' di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;   d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o  di  collaborazione,  con  specifica  evidenza  delle eventuali  componenti  variabili  o  legate  alla   valutazione   del risultato (omissis).   Art. 18:   1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti  o  autorizzati  a  ciascuno  dei  propri  dipendenti,  con l'indicazione  della  durata  e  del  compenso  spettante  per   ogni incarico.  

Risulta pertanto di tutta evidenza come, ogni eventuale incarico extra-lavorativo, vada obbligatoriamente pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale della società pubblica TUA S.p.A..  

Ufficio Legale T.U.A. S.p.A. Società Unica Abruzzese dei Trasporti

Avv. Domenico Bucciarelli    

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