Affidamento figli: inidoneità genitoriale e tutela del diritto alla bigenitorialità

A cura della Redazione.
Affidamento figli: inidoneità genitoriale e tutela del diritto alla bigenitorialità
Venerdi 13 Settembre 2019

Si segnala la sentenza n. 815/2019 del Tribunale di Brescia, che, nell'ambito di un procedimento per separazione personale di due coniugi, decide per l'affidamento esclusivo della minore al padre, stante il comportamento ostruzionistico della madre e il rifiuto della minore di veder il padre: in tale quadro sono stati ravvisati, in sede di CTU, gli “otto sintomi” della PAS, la sindrome di alienazione parentale.

Il caso: Il Tribunale, in seguito all'istruttoria, pronunciava la separazione personale dei coniugi, rigettava la domanda di addebito dell'attrice, mentre accoglieva quella del convenuto per comprovata violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte della moglie; affrontava poi la delicata questione relativa ai provvedimenti personali da adottare con riguardo alla figlia, di dieci anni.

In merito, il tribunale, disposta una CTU, riscontra, tramite i rilievi del consulente, che:

  • nel corso degli anni il rapporto padre-figlia si è radicalmente trasformato: se, inizialmente, esso ero "positivo" col passare del tempo è peggiorato sino ad un sostanziale annullamento, caratterizzato dall"ostinato rifiuto della bambina ad avvicinarsi al padre;

  • il deterioramento della situazione si è inesorabilmente aggravato nonostante il costante monitoraggio dei Servizi sociali ed in assenza di evidenti mancanze da parte del padre; al contrario egli, fin dagli accertamenti compiuti nel corso della prima consulenza, si è dimostrato "attento alle richieste e ai bisogni della figlia" e "partecipe alla vita della bambina; le sue capacità non sono venute meno e "ha mostrato complessivamente buone competenze nel rapportarsi con la figlia":

  • la pervicace volontà manifestata dalla figlia di non vedere il padre - largamente immotivata ed irrazionale - è stata inquadrata dal c.t.u., con adesione di entrambi i c.t.p., nella PAS (Sindrome di Alienazione Parentale), ossia "una controversa dinamica psicologica disfunzionale che si attiverebbe sui figli minori coinvolti in contesti di separazione e divorzi";

  • gli otto sintomi individuati dal ctu che caratterizzerebbero la PAS sono utili "a valutare i punti critici nelle relazioni disfunzionali tra il minore ed il genitore rifiutato” :

    1) la campagna di denigrazione, nella quale il bambino mima e scimmiotta i messaggi di disprezzo del genitore alienante;

    2) la razionalizzazione debole dell'astio, per cui il bambino spiega le ragioni del suo disagio nel rapporto con il genitore alienato con motivazioni illogiche, insensate o superficiali;

    3) la mancanza di ambivalenza. Il genitore rifiutato è descritto dal bambino "tutto negativo", mentre l'altro genitore è " tutto positivo";

    4) il fenomeno del pensatore indipendente: il bambino afferma che ha elaborato da solo la campagna di denigrazione del genitore;

    5) l'appoggio automatico al genitore alienante, quale presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore alienante;

    6) l'assenza di senso di colpa;

    7) gli scenari presi a prestito, ossia affermazioni che non possono ragionevolmente venire da lui direttamente;

    8) l'estensione delle ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato

    Dal momento che tutti i suddetti "sintomi" sussistono, e sono stati riscontrati dal c.t.u., nel caso di specie, il Tribunale, formulato un giudizio di inadeguatezza genitoriale della madre, incompatibile con l'affidamento condiviso, a) ritiene opportuno affidare la minore in via esclusiva al padre, che, come sopra evidenziato, si è rivelato un genitore adeguato, dotato di buone competenze e sinceramente interessato a recuperare la relazione con la figlia; b) affida ai Servizi sociali il compito di preparare psicologicamente la minore all'evento, supportandola nell'affrontare il mutamento della collocazione, nonché di fornire supporto psicologico ai genitori e mantenere attivo il monitoraggio del nucleo familiare in forma amministrativa, premurandosi di segnalare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio a carico della minore.

Allegato:

Tribunale Brescia sentenza n.815/2019

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