Violenza domestica e addebito della separazione

Avv. Serena Conte.
Violenza domestica e addebito della separazione

Il coniuge costretto a subire una qualsiasi forma di violenza domestica ha il diritto di richiedere al Giudice la separazione così come di veder riconosciuto come esclusivo responsabile della fine del matrimonio, l’altro coniuge. 

Giovedi 21 Gennaio 2021

La violenza, fisica o psicologica, costituisce infatti una violazione talmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto determina l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore.
La famiglia è – o dovrebbe essere - il porto sicuro ove rifugiarsi in qualsiasi circostanza, ove si può cercare e trovare amore e comprensione.
Quando decidono di sposarsi, i futuri coniugi sono pieni di speranze e buoni propositi, confidano nell’amore eterno e nella indissolubilità della loro unione e iniziano così la loro vita insieme, spesso creando anche delle nuove vite.
Ma le famiglie, si sa, non sono perfette, i matrimoni tanto meno.
Come osservava Anna Karenina : “tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo”
In altri miei articoli precedenti ho già affrontato il tema della separazione e del divorzio, evidenziando come, negli ultimi anni, la percentuale di dissoluzione delle unioni matrimoniali sia aumentata esponenzialmente, anche (e forse soprattutto) a causa delle nuove forme di tradimento perpetrate via social.
Se ho già affrontato in un precedente articolo il tema dell’addebito della separazione ed i suoi presupposti, focalizzandomi sull’infedeltà coniugale quale una delle condotte più frequenti che legittimano la richiesta di addebito della separazione, tuttavia non posso trascurare di osservare che questa non è la sola causa da considerare.
Il lockdown, in particolare, ha visto scoppiare migliaia di unioni, purtroppo anche a seguito di episodi, divenuti intollerabili, di violenza domestica.
Il coniuge costretto a subire una qualsiasi forma di violenza domestica ha tutto il diritto di richiedere al Giudice la separazione e la connessa pronuncia di addebito, per veder riconosciuto come esclusivo responsabile della fine del matrimonio, l’altro coniuge.
Purtroppo però, la violenza tra le mura domestiche viene spesso nascosta, magari perché si ha paura che non esista via di fuga.
La violenza domestica come causa di addebito della separazione
Negli ultimi anni i giudici hanno affermato, con sempre maggiore frequenza, la possibilità per il coniuge che sia vittima di violenza all’interno del contesto familiare, di richiedere l’addebito della separazione e del divorzio, riconoscendo la configurabilità della condotta di violenza domestica anche in relazione a singoli episodi e a forme di violenza diversa da quella fisica, ad esempio quella psicologica.
Basta dunque anche un solo caso provato di percosse per far si che possa esserci l’addebito della separazione. Di questo avviso è la Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 6997 del 2008 ha affermato: “Comportamenti reattivi del coniuge che sfociavano in azioni violente e lesive dell’incolumità fisica dell’altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l’addebito della separazione, causa determinante dell’intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l’altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione”. Parimenti, con la sentenza n. 433 del 2016 la Suprema Corte affermava che: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”.
Con una recente pronuncia, l’ordinanza 31901 del 2018, la Corte di Cassazione riconosce la addebitabilità della separazione anche a condotte violente, manifestatesi in un periodo successivo all’insorgenza della crisi familiare, affermando che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche successive al manifestarsi della crisi coniugale per incompatibilità – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore.
La violenza psicologica
Anche la violenza psicologica è sufficiente a ritenere responsabile della fine del matrimonio il coniuge che la pone in atto.
È il principio affermato dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 4669 del 2015, che ha ritenuto il marito responsabile della separazione per aver posto in essere diversi e ripetuti atteggiamenti ostili, insulti, minacce e vessazioni nei confronti della moglie.
L’addebito, in questo caso, nasce dai comportamenti del marito che di fatto avevano reso impossibile la convivenza e causato una insanabile frattura nel rapporto coniugale.
La condotta tenuta dall’uomo in questo caso va, infatti, a violare tutte le disposizioni in materia di doveri di assistenza coniugale e di solidarietà tra coniugi. In condizioni come queste risulta dunque essere diritto del coniuge vessato richiedere la separazione ed il relativo addebito della stessa.
Il giudizio civile per il risarcimento del danno
In alcuni casi è possibile che i danni e le violazioni subite risultino di particolare gravità. Pertanto per il coniuge vittima vi è la possibilità, a seguito dell’addebito della separazione, di instaurare un giudizio civile volto al risarcimento del relativo danno.
Tale possibilità è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18853 del 2011, in cui ha affermato che: “La chiara violazione di questi obblighi, se cagiona la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può avere gli estremi dell’illecito civile e dare luogo a un’azione autonoma rivolta al risarcimento dei danni non patrimoniali" (ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile).
Conclusioni
Sarà saltato all’occhio come le sentenze citate, riguardino nella maggior parte dei casi la donna come vittima di violenza domestica.
Ormai non credo si tratti più di un caso, ma di una terribile abitudine, retaggio di una cultura misogina e maschilista che tende a giustificarla alla stregua di una consuetudine. Purtroppo la risposta, spesso, è “ma non tutti gli uomini sono così”. È vero ed è giusto dirlo. Ma non è giusto dirlo alle donne vittime di violenza che ogni giorno hanno a che fare non con tutti gli uomini ma solo con il loro aguzzino.
L’errata e aberrante percezione e considerazione del genere femminile quale genere inferiore non può essere ridotta ad una lotta “femminista”. Si tratta di diritti umani basilari che richiedono uno sforzo congiunto di istituzioni e società civile per affermare un cambiamento culturale che non possiamo e non vogliamo attendere ulteriormente.

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