Nessun obbligo per i verbalizzanti di attendere il difensore di fiducia prima di effettuare l’alcoltest.

Nessun obbligo per i verbalizzanti di attendere il difensore di fiducia prima di effettuare l’alcoltest.
Lunedi 25 Gennaio 2021

Con l’ordinanza n° 28 del 07.01.2021 la 6^ Sezione civile-2 della Corte di Cassazione ha stabilito che l’accertamento strumentale dello stato di ebbrezza (cd. alcoltest) costituisce un atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ed impone alla polizia giudiziaria di dare avviso al soggetto interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, senza che da ciò derivi per i verbalizzanti l’obbligo di attendere un lasso di tempo minimo da tale avviso per procedere all’effettuazione dell’alcoltest al fine di consentire al difensore eventualmente nominato di presenziare.

IL CASO: Il Comune di M.V. è ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di T., che ha confermato l’annullamento del verbale di contestazione della guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 comma 2° lett. a) C.d.S., in quanto è stato ritenuto invalido l’alcoltest effettuato a distanza di circa 20 minuti invece di 23/29 minuti, come si dirà infra, dall’avviso reso all’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

La Sesta Sezione civile-2 della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Comune di M.V. ed ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di T. per i seguenti motivi.

In primo luogo, la Suprema Corte ha ribadito come, in materia di accertamento della guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 C.d.S. e dell’art. 379 del Regolamento del C.d.S., l’alcoltest si sostanzi in un accertamento strumentale di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, cui il difensore può assistere senza che gli sia riconosciuto però alcun diritto ad essere previamente avvisato, come sancito dall’ormai costante giurisprudenza di legittimità.
Infatti, onere della polizia giudiziaria è unicamente quello di avvisare la persona sottoposta ad indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e non anche quello di attendere il suo arrivo prima di procedere all’effettuazione del test alcolemico, come peraltro previsto dagli articoli 354 e 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.

Quanto poi all’intervallo temporale che intercorre tra il momento in cui il soggetto era alla guida del veicolo e quello in cui sono state eseguite le due prove dell’alcoltest, la suddetta Sezione civile della Suprema Corte ha evidenziato innanzitutto come tale lasso di tempo sia inevitabile, ma che non comporti alcun tipo di conseguenza sulla validità del rilevamento alcolemico.
Peraltro, viene rilevato come non vi sia alcuna previsione normativa sostanziale e/o processuale né alcuna pronuncia di legittimità che imponga quale intervallo minimo che deve intercorrere tra la comunicazione dell’avviso della possibilità di farsi assistere da un difensore ed il valido espletamento delle prove dell’alcoltest, quello di 23/29 minuti (correlato ad un diverso caso di specie, che non assurge a criterio generale), pena la sua inutilizzabilità per accertare l’illecito amministrativo ai sensi dell’art. 186 comma 2° lett. a) C.d.S.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.28 2021

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