Sì alla particolare tenuità del fatto se il padre non contribuisce, per poco tempo, alle spese straordinarie

Sì alla particolare tenuità del fatto se il padre non contribuisce, per poco tempo, alle spese straordinarie

La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 893/2021 si pronuncia in merito alla applicabilità o meno della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al padre che non ha provveduto al pagamento della metà delle spese straordinarie per il figlio.

Lunedi 25 Gennaio 2021

Il caso: la Corte di Appello di Palermo ribadiva la responsabilità di Tizio in ordine al reato di cui all'art. 570 bis cod.pen., eliminando dalla pena congiunta, condizionalmente sospesa, di un mese e quindici giorni di reclusione ed € 150,00 di multa inflittagli in primo grado, la frazione detentiva, fermo restando il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen.

L'imputato ricorre in Cassazione, lamentando, come secondo motivo di impugnazione violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., negata dalla Corte territoriale in ragione della ritenuta abitualità della condotta e senza considerare che l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento non era stato totale ma parziale, oltre al fatto di avere direttamente provveduto alle necessità dei minori nei periodi di permanenza presso di lui (metà luglio, metà agosto e cinque giorni nel dicembre 2014).

Per la Cassazione la censura è fondata; sul punto osserva che:

a) i giudici di appello si sono limitati in maniera apodittica, e quindi in assenza di reale motivazione, ad opporre il carattere abituale della condotta contestata, omettendo di procedere al necessario approfondimento valutativo imposto dalla peculiarità della fattispecie, contrassegnata:

  • dalla limitata durata dell'arco temporale in cui si è manifestato l'inadempimento;

  • dalla prova positiva dell'avvenuto assolvimento all'obbligazione quanto meno per la frazione riferita al versamento dell'assegno di mantenimento;

  • dalla prestazione in forma diretta del sostegno economico in favore dei minori nei periodi in cui si erano trasferiti presso l'abitazione dell'imputato in corrispondenza della peraltro ammessa decurtazione dell'importo dell'emolumento;

  • dal soddisfacimento in quei periodi di tutte le esigenze di minori, la cui incidenza sulla ripartizione delle spese straordinaria è rimasta di fatto non verificata.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 893 2021

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